Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 14 pagine
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Art. 12–14 Clausole procedurali (comunicazione di informazioni, Comitato per la sicurezza fisica e
pubblica in occasione di manifestazioni sportive e relativi compiti)
Il Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive è incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione. L’articolo 12 disciplina la comunicazione di informazioni, l’articolo 13 regolamenta la composizione del Comitato e il diritto di voto. L’articolo 14 stabilisce invece i compiti del Comitato, incentrati soprattutto sulla raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni. Tali compiti possono essere assolti tramite l’elaborazione di raccomandazioni concernenti le buone prassi. Il Comitato è inoltre tenuto a controllare il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione nell’ambito di programmi di visite presso gli Stati Parte.
La Convenzione n. 120 attualmente in vigore prevedeva già un Comitato permanente negli articoli 8-10. Ciò implica che il Comitato descritto nella presente Convenzione era già previsto e deve dunque continuare ad adempiere alla sua missione. Attualmente il Comitato si riunisce due volte all’anno presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo. In seno a tale Comitato la Svizzera è rappresentata da fedpol. Un’altra pietra miliare del Comitato è costituita dall’adozione nel 2015 della raccomandazione che raggruppa tutte le raccomandazioni elaborate sino ad allora in merito alle buone prassi.15
Una menzione particolare meritano inoltre le visite previste dall’articolo 14 paragrafo 2. Gli Stati Parte possono acconsentire alla visita di esperti di altri Stati Parte mirante a fornire loro consulenza e supporto nell’attuazione della Convenzione. Tali visite avvengono esclusivamente su richiesta dello Stato interessato. Grazie alla valutazione e alla consulenza reciproca tra gli Stati Parte, vige un clima costruttivo e collaborativo. Non sono previste visite non annunciate o imposte da un’istanza superiore. Negli ultimi anni si è inoltre diffusa la tendenza tra gli Stati Parte a sottoporsi a una valutazione prima dello svolgimento di un campionato europeo o mondiale di calcio sul proprio territorio. Anche la Svizzera si è sottoposta a una valutazione prima dei campionati europei di calcio che si sarebbero svolti sul proprio territorio nel 2008. I riscontri di tale valutazione sono stati molto positivi.
Art. 15 Emendamenti
Occorre innanzitutto determinare quali autorità possono proporre un emendamento e quali possono approvarlo. Le Parti, il Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa possono proporre emendamenti alla Convenzione. In seguito il Comitato dei Ministri può adottare tali emendamenti.
Art. 16–22 Clausole finali
Gli articoli 16-22 si basano sui modelli di clausole finali16 utilizzate dal Consiglio d’Europa per le convenzioni, nonché sulle clausole finali della Convenzione n. 120. Si tratta di clausole standard nelle quali sono disciplinate la firma (art. 16), l’entrata in vigore (art. 17), l’adesione di Stati non membri (art. 18), gli effetti della Convenzione (art. 19), l’applicazione territoriale (art. 20), la denuncia (art. 21) e le notifiche (art. 22).
In base agli articoli 16 e 18, possono aderire alla Convenzione, a determinate condizioni, oltre agli Stati membri del Consiglio d’Europa anche gli Stati non membri. Alla luce del carattere transnazionale di determinate manifestazioni sportive, appare dunque sensato aprire la Convenzione anche a Stati non membri.
L’articolo 17 prevede che la Convenzione entri in vigore una volta ratificata da tre Stati membri del Consiglio d’Europa. Per garantire una rapida attuazione della Convenzione, si è volutamente deciso di non fissare ostacoli troppo elevati per la sua entrata in vigore.
L’articolo 19 ha lo scopo di garantire un passaggio agevole dalla Convenzione n. 120 alla nuova Convenzione.
In base all’articolo 20 ogni Stato può designare l’applicazione territoriale della Convenzione nell’ambito del proprio territorio. È tuttavia evidente che una restrizione dell’applicazione territoriale sarebbe
15 La raccomandazione del Comitato è consultabile su www.coe.int (disponibile soltanto in inglese e francese) > «Democrazia» > «Sport ed etica» > «Recommendation» > «Recommandation Rec (2015) 1 du Comité permanent sur la sé- curité, la sûreté et les services lors des matches de football et autres manifestations sportives».
16 I modelli di clausole finali per le convenzioni e gli accordi stipulati in seno al Consiglio d’Europa in occasione della 315° riunione del febbraio 1980 (disponibili soltanto in inglese e francese) sono consultabili su www.coe.int > «Démocratie > «A propos de la DG démocratie» > «Structures / Outils»> «Les traités du Conseil de l'Europe et la Direction générale de la démocratie» > «Modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l’Europe».