Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 14 pagine

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della cooperazione nazionale integrata può essere attuata senza alcun onere aggiuntivo in termini di personale. Dalla Convenzione non derivano neanche ulteriori diritti o doveri per i singoli individui. L’approvazione della Convenzione non ha ripercussioni evidenti per l’economia, la società e l’ambiente.

Con l’approvazione della Convenzione, la Svizzera, quale Paese ospitante di molte organizzazioni sportive internazionali, dà prova alla comunità internazionale di essere disposta ad assumersi le sue responsabilità nel quadro di un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.

4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

La Convenzione non è annunciata nel messaggio del 27 gennaio 201618 sul programma di legislatura 2015-2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201619 sul programma di legislatura 2015– 2019. La Convenzione è stata elaborata durante la legislatura 2011-2015 e aperta alla firma dal Consiglio d’Europa nel luglio 2016.

4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

La strategia per uno sviluppo sostenibile 2016-201920 rimanda per molteplici aspetti all’importanza dello sport nella società. Affinché lo sport possa assumere il proprio ruolo in modo credibile è necessario adottare misure per un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. L’intensificazione auspicata e già avviata della cooperazione nazionale pluri-istituzionale costituisce una misura in tal senso.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L’avamprogetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA).

5.2 Forma dell’atto

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se, per la loro attuazione, è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3).

Nella presente Convenzione i primi due presupposti non sono adempiuti. Secondo l’articolo 21, la Convenzione è infatti denunciabile. Inoltre essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale.

Resta da verificare se il terzo presupposto sia adempiuto, ossia se la Convenzione comprende disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se la sua attuazione richiede l’emanazione di una legge federale. In base all’articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 200222 sull’Assemblea federale (Legge sul parlamento; LParl), contengono norme di diritto le disposizioni

18 FF 2016 909

19 FF 2016 4605

20 La strategia è consultabile su www.are.admin.ch > «Sviluppo sostenibile» > «Politica e strategia» > «Strategia per uno sviluppo sostenibile»

21 RS 172.010

22 RS 171.10