Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 14 pagine

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Secondo l’articolo 6 sono ora considerate aree da proteggere anche i luoghi di proiezione pubblica e i tragitti. La Convenzione si applica dunque anche a quei luoghi che geograficamente non hanno alcuna connessione diretta con la manifestazione sportiva.

Un’ulteriore novità è costituita dalla possibilità prevista dall’articolo 10 paragrafo 4 della Convenzione di imporre restrizioni di viaggio alle persone che hanno partecipato ad atti violenti e/o a disordini in occasione di eventi calcistici. La Svizzera aveva già introdotto nel 2007 all’interno del proprio diritto nazionale una simile restrizione con l’articolo 24c della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

L’articolo 11 della Convenzione disciplina in maniera dettagliata il Punto nazionale d’informazione sul calcio (PNIC). Il DFGP, nella fattispecie fedpol, garantisce già oggi la cooperazione internazionale di polizia nell’ambito di manifestazioni sportive, assumendo quindi la funzione di PNIC per la Svizzera.

1.3 Valutazione

La Convenzione prevede un nuovo approccio alla gestione delle manifestazioni sportive. Benché il suo tenore risulti del tutto nuovo, la Convenzione non richiede alcuna modifica della legislazione svizzera. Ciò è ascrivibile ai notevoli sforzi profusi negli ultimi trent’anni dalla Svizzera per sviluppare e adeguare costantemente la propria legislazione e le proprie prassi e renderle così conformi ai più recenti sviluppi internazionali e nazionali in materia di buone prassi.

Aderendo alla Convenzione, la Svizzera confermerebbe che intende apportare il proprio sostegno a questa tappa importante in vista di una gestione uniforme a livello internazionale delle manifestazioni sportive a rischio.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Campo di applicazione

Il campo di applicazione territoriale si basa sul principio di territorialità. La Convenzione si riferisce essenzialmente all’intero territorio nazionale degli Stati Parte. Come disposto dall’articolo 20 della Convenzione, ogni Stato può, se lo desidera, restringere il campo di applicazione territoriale. Tale possibilità è destinata innanzitutto agli Stati che presentano, come ad esempio nel caso della Francia, territori separati geograficamente dal territorio centrale. L’adesione della Svizzera alla Convenzione estenderebbe automaticamente il campo di applicazione di quest’ultima all’intero territorio della Confederazione svizzera.

La Convenzione si applica sostanzialmente agli incontri e ai tornei calcistici disputati da società di calcio professionistiche e da squadre nazionali. Gli Stati Parte possono applicare le disposizioni della Convenzione anche agli incontri a carattere dilettantistico e ad altri sport. In Svizzera, ad essere interessate sono in particolare le due leghe superiori e le squadre nazionali di calcio e di hockey su ghiaccio.

La Convenzione obbliga le autorità delle Parti a intraprendere, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, i necessari lavori di attuazione e a trasporre la Convenzione all’interno del diritto nazionale laddove non esistano già norme nazionali sufficienti. In Svizzera, tuttavia, non è necessario introdurre alcuna modifica alla legislazione nazionale, in quanto la Confederazione e i Cantoni dispongono già di basi giuridiche più che appropriate per soddisfare i requisiti prescritti dalla Convenzione.

Art. 2 Scopo

Lo scopo della Convenzione è di garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. Questo scopo deve essere raggiunto mediante un approccio integrato e pluri-istituzionale. Gli enti pubblici e privati a vari livelli sono dunque chiamati a cooperare strettamente a livello locale, nazionale e

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