Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive · 14 pagine
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di hockey su ghiaccio di società delle categorie superiori sono soggetti all’obbligo di autorizzazione. Se in occasione di un incontro tra società delle categorie inferiori o di altri tipi di sport si temono minacce per la sicurezza pubblica, contestualmente all’incontro stesso, gli organizzatori possono essere ugualmente tenuti a richiedere un’autorizzazione. L’autorità competente può subordinare l’autorizzazione a determinate condizioni. Esse possono comprendere, in particolare, misure tecniche ed edilizie, l’impiego da parte dell’organizzatore di determinate risorse di personale o di altri mezzi, l’imposizione di restrizioni concernenti la vendita di alcolici o l’esecuzione di controlli agli accessi.
Negli ultimi anni la SFL e la SIHF hanno intrapreso notevoli sforzi e investito ingenti risorse per elevare costantemente lo standard di sicurezza negli stadi di calcio e di hockey su ghiaccio. Ad esempio sono state installate delle reti di protezione davanti ai settori della tifoseria ospite per evitare il lancio di grossi oggetti verso i settori adiacenti o sul campo di gioco. Inoltre, i gestori degli stadi hanno installato videocamere ad alta risoluzione che agevolano l’identificazione dei responsabili in caso di atti violenti o di impiego di pezzi pirotecnici all’interno degli stadi.
La SFL ha elaborato il concetto di «good hosting»8 da attuare al momento dell’ingresso negli stadi. Esso prevede in particolare che gli spettatori e i tifosi vengano accolti in modo cordiale; al posto di agenti della sicurezza in uniforme, sono impiegati degli steward; l’ingresso deve avvenire in modo fluido, cercando di evitare sovraffollamenti; i controlli alle persone non sono più capillari ma avvengono in modo mirato e a campione; le istruzioni sono fornite in modo chiaro e con gentilezza; gli eventi sono videosorvegliati in tutte le aree dello stadio e gli eventuali autori di reato sono identificati in un momento successivo. Tale concetto è stato approvato anche dalle autorità ed è particolarmente apprezzato dalla FaCH.
Art. 6 Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi nei luoghi pubblici
A complemento dell’articolo 5 concernente gli stadi sportivi, l’articolo 6 fissa le azioni da intraprendere al fine di garantire la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica e di creare un ambiente accogliente. Le autorità e gli enti privati sono chiamati a collaborare anche in tale ambito. Mentre all’interno dello stadio la responsabilità è assunta in primo luogo dagli enti privati, all’esterno dello stadio tale responsabilità incombe alle autorità.
Nel paragrafo 1 sono descritti due fenomeni che hanno assunto sempre maggiore rilevanza nel corso degli ultimi anni e che nel 1985, anno in cui è stata emanata la Convenzione n.120, non erano ancora presenti, ovvero i luoghi di proiezione pubblica (lett. a) e i cortei organizzati o spontanei di tifosi nel tragitto da e verso la città e/o lo stadio (lett. b). La Convenzione si applica anche a questi due nuovi fenomeni.
Il paragrafo 2 prende in considerazione l’intero tragitto da e verso lo stadio. Tale disposizione è estesa quindi anche ai treni e ai pullman riservati ai tifosi, che sono spesso predisposti dai tifosi stessi o dalle società di trasporto pubblico. La Convenzione si applica pertanto anche al tragitto da e verso lo stadio nel senso ampio del termine (compresi i treni e i pullman riservati ai tifosi).
Art. 7 Piani di contingenza e di emergenza
L’articolo 7 stabilisce che le Parti devono sviluppare piani pluri-istituzionali di contingenza e di emergenza da testare e perfezionare nel corso di regolari esercitazioni congiunte. In Svizzera, le autorità cantonali possono imporre alle società sportive locali di rispettare i propri obblighi tramite pertinenti convenzioni e autorizzazioni a svolgere incontri sportivi. Nella prassi si ricorre attivamente a tale strumento giuridico. Per tale motivo, le società sportive locali hanno approvato piani di sicurezza che includono piani di contingenza e di emergenza. All’interno dei piani di sicurezza, oltre ai piani di evacuazione, sono inclusi ad esempio gli elementi seguenti: piano di allarme e procedura in caso di evento, composizione dell’unità di crisi con organigramma e numeri di emergenza, misure di emergenza da adottare in scenari predefiniti e infine i comunicati di emergenza destinati allo speaker dell’impianto sportivo. La predisposizione di un piano di sicurezza completo e dettagliato costituisce il presupposto per le società sportive per ottenere una licenza dalla lega in Svizzera. Le autorità tengono conto di tale aspetto nella concessione delle pertinenti autorizzazioni a svolgere incontri sportivi.
8 Il concetto è illustrato sul sito della SFL (disponibile soltanto in tedesco e in francese) www.sfl.ch > «Sicherheit & Prävention» / «Sécurité & Prévention» > «Good Hosting».