Avamprogetto 3a
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine
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2La procedura di valutazione della conformità deve soddisfare una delle procedure previste nell’articolo 8 numero 2 della direttiva 2009/125/CE3.
Art. 6 Etichettatura
1Chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve apporvi un’etichettaEnergia.
2L’etichettaEnergia deve indicare in modo uniforme e comparabile il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici per i modi di funzionamento determinanti; i dettagli sono disciplinati negli allegati 1.1–3.2.
3Chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con essi.
4In aggiunta al capoverso 3, chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve provvedere affinché nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità l’etichettaEnergia sia apposta in modo ben leggibile. In alternativa, anche la classe di efficienza energetica può essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica dell’impianto o dell’apparecchio come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione prezzo.
Art. 7 Dichiarazione di conformità
1Chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi adempiono le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2.
2La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
b. una descrizione dell’impianto o dell’apparecchio prodotto in serie;
c. una dichiarazione secondo cui l’impianto o l’apparecchio prodotto in serie soddisfa le esigenze della presente ordinanza;
d. i riferimenti alle norme tecniche o ad altre specifiche con cui l’impianto o l’apparecchio prodotto in serie è conforme e in virtù delle quali si dichiara la conformità con le esigenze della presente ordinanza;
e. il nome e l’indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
3Se un impianto o un apparecchio prodotto in serie è assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, può essere rilasciata una sola dichiarazione di conformità.
4La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla produzione dell’impianto o dell’apparecchio prodotto in serie. Il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare di una serie.
Art. 8 Documenti tecnici
1Chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze stabilite negli allegati 1.1–3.2 sono adempiute.
2I documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e in particolare devono contenere le seguenti indicazioni:
a. tutti i dati necessari per identificare l’impianto o l’apparecchio prodotto in serie in modo univoco;
b. una descrizione generale dell’impianto o dell’apparecchio prodotto in serie e dell’utilizzo previsto;
c. le informazioni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità ed eventualmente i disegni del modello;
d. le istruzioni per l’uso;
e. un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, nella misura in cui non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali;
f. i risultati delle misurazioni e dei calcoli svolti nell’ambito di una procedura di valutazione della conformità;
g. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da un servizio d’omologazione.
3I documenti tecnici possono essere redatti in un’altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
4I documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla produzione dell’impianto o dell’apparecchio prodotto in serie. Il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare di una serie.
Art. 9 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità
1Gli organismi di omologazione e di valutazione della conformità che allestiscono rapporti o certificati devono essere:
a. accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e la designazione;
b. riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di accordi internazionali; o
3Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.