Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Allegato 1.1 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di frigoriferi e congelatori con raccordo alla rete e relative combinazioni

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai frigoriferi e ai congelatori con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle

relative combinazioni con una capacità utile in acqua compresa fra i 10 e i 1500 litri.

1.2 Sono esclusi:

a. gli apparecchi di cui all’articolo 1 numero 3 del regolamento (CE) n. 643/20098;

b. gli apparecchi di cui all’allegato 1.14 della presente ordinanza.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 643/2009.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 I frigoriferi e i congelatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati se il loro indice dell’efficienza energetica (IEE)

conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 643/20099 è inferiore a 33.

2.2 Gli apparecchi ad assorbimento e gli apparecchi di refrigerazione non a compressore possono essere commercializzati se la

loro capacità utile in acqua è inferiore a 60 litri e il loro indice dell’efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 643/2009 è inferiore a 110.

2.3 I frigoriferi cantina possono essere commercializzati se il loro indice dell’efficienza energetica (IEE) conformemente all’alle-

gato IV del regolamento (CE) n. 643/2009 è inferiore a 55.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche dei frigoriferi e dei congelatori di cui al numero 1 rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e i relativi

metodi di misurazione e di calcolo figurano negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 643/200910.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati

secondo il numero 3.1.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un frigorifero o un congelatore secondo i metodi

descritti al numero 3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato V tabella 1 del regolamento (CE) n. 643/2009.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il con-

trassegno EU, devono essere conformi agli allegati II–VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/201011. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato X del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010.

8 Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53.

9 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

10 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

11 Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.