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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

2Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati nel capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica dell’organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Sezione 2: Veicoli prodotti in serie e i loro componenti prodotti in serie

Art. 10 Etichettatura

1Chi secondo l’articolo 2 commercializza o cede un’automobile prodotta in serie ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), che non ha ancora percorso più di 2000 chilometri (automobile nuova), deve apporvi l’etichettaEnergia o le indicazioni previste nell’allegato 4.1 numero 1.8.1 lettere f-i.

2Chi commercializza o cede un’automobile prodotta in serie che ha già percorso più di 2000 chilometri e vi appone l’etichettaEnergia o le indicazioni previste nell’allegato 4.1 numero 1.8.1 lettere f-i deve impiegare le indicazioni valide al momento dell’etichettatura.

3L’etichettatura deve essere conforme alle esigenze definite nell’allegato 4.1.

Art. 11 Informazione del pubblico in merito all’allegato 4.1

1L’Ufficio federale dell’energia (UFE) valuta ogni anno i dati sul consumo di energia, sulle emissioni di CO e altre caratteristiche di

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tutte le automobili prodotte in serie immatricolate per la prima volta nel corso dell’anno precedente e informa il pubblico al riguardo.

2L’Ufficio federale delle strade mette a disposizione i dati necessari a tal fine.

3L’UFE crea banche dati ed elenchi che contengono le indicazioni di cui all’allegato 4.1 numero 1.8.1 per tutte le automobili prodotte in serie attuali commercializzate o cedute. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO2. A tal fine si basa sull’allegato II della direttiva 1999/94/CE6.

4Mette a disposizione su Internet le informazioni provenienti dalle banche dati e dagli elenchi di cui al capoverso 3 e le aggiorna periodicamente.

Art. 12 Disposizioni di esecuzione relative all’allegato 4.1

1Il DATEC emana le seguenti disposizioni relative all’allegato 4.1:

a. stabilisce i limiti delle categorie di efficienza energetica;

b. determina la media dei valori delle emissioni di CO2 sulla base delle automobili prodotte in serie immatricolate per la prima volta e la quota di biocarburanti;

c. stabilisce i fattori per il calcolo dell’equivalente benzina e dell’equivalente benzina per l’energia primaria e delle emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità. A tal fine considera le nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure lo sviluppo a livello internazionale;

d. determina i parametri necessari per il calcolo del coefficiente di valutazione di cui all’allegato 4.1 numero 5.

2Adegua ogni anno le disposizioni di cui al capoverso 1. Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell’anno in corso ed entrano in vigore al 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 12a

Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1, C2 o C3 secondo il regolamento (CE) n. 1222/20097 deve soddisfare le esigenze definite nell’allegato 4.2.

Capitolo 3: Esecuzione

Art. 13 Controlli e misure

1L’UFE controlla se gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, commercializzati e ceduti corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza.

2A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative al mancato rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza.

3Se risulta dal controllo che sono state violate prescrizioni della presente ordinanza, l’UFE decide le misure adeguate.

Art. 14 Competenze speciali nel caso di impianti e apparecchi prodotti in serie

1Nell’ambito dei controlli successivi, l’UFE è autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari, a prelevare campioni e a disporre verifiche per comprovare la conformità.

5 RS 741.41

6 Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

7 Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.