Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Allegato 1.9 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle lampade non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete (lampade a incandescenza

e lampade fluorescenti compatte con starter integrato), anche quando sono destinate a uso non domestico, nonché ad altre tecnologie per lampade destinate a uso domestico.

1.2 Sono escluse le lampade di cui all’articolo 1 lettere a–g del regolamento (CE) n. 244/200940.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 244/2009.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Le lampade di cui al numero 1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II

del regolamento (CE) n. 244/200941.

2.2 Dal 1° settembre 2018 si devono soddisfare le esigenze della sesta fase di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento

(CE) n. 244/2009.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche delle lampade rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero 1 e i relativi metodi di

misurazione e di calcolo negli allegati I–III del regolamento (CE) n. 244/200942.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati

secondo il numero 3.1.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa le lampade e gli apparecchi secondo i metodi descritti

all’allegato III del regolamento (CE) n. 244/2009.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura devono essere conformi all’allegato 3.1.

4.2 L’indicazione di altre caratteristiche delle lampade deve essere conforme all’allegato II numero 3 del regolamento (CE)

n. 244/200943.

5 Disposizione transitoria

Le lampade che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2018 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 agosto 2019.

40 Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1428, GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1.

41 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

42 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

43 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.