Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Allegato 1.8 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli aspirapolvere con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli aspirapolvere con raccordo alla rete, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.

1.2 Sono esclusi gli aspirapolvere di cui all’articolo 1 capoverso 2 del regolamento (UE) n. 666/201336.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 666/2013.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli aspirapolvere di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 666/201337.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche degli aspirapolvere rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero 1 e i relativi metodi

di misurazione e di calcolo negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 666/201338.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati

secondo il numero 3.1.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un aspirapolvere secondo i metodi descritti al numero

3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato III tabella 1 del regolamento (UE) n. 666/2013.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli

allegati I–IV del regolamento delegato (UE) n. 665/201339. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di

cui all’articolo 3 numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2013.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 665/2013.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Gli aspirapolvere che non soddisfano le esigenze del presente allegato non possono più essere commercializzati. Possono essere

ceduti fino al 31 agosto 2019.

5.2 Gli aspirapolvere che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati

a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli aspirapolvere con le vecchie etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

36 Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere, versione della GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24.

37 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

38 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

39 Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.