Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Allegato 1.13 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei condizionatori d’aria e dei ventilatori con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai condizionatori d’aria con raccordo alla rete con una potenza nominale ≤ 12 kW e ai ventilatori

elettrici con raccordo alla rete con potenza elettrica assorbita ≤ 125 W.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 206/201257.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2012.

2 Esigenze per la commercializzazione

I condizionatori d’aria e i ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 206/201258.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche dei condizionatori d’aria e dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero

1 e i relativi metodi di misurazione e di calcolo negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/201259.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati

secondo il numero 3.1.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio secondo i metodi descritti al numero

3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 206/2012.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli

allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/201160. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di

cui all’articolo 3 numero 4 del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

5 Disposizione transitoria

I condizionatori d’aria e i ventilatori che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le vecchie etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

57 Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori, versione della GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7.

58 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

59 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

60 Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria, versione della GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.