Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Allegato 1.12 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi televisivi

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi televisivi. Ai sensi della presente ordinanza, anche i monitor televisivi sono

considerati apparecchi televisivi.

1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e del regolamento (UE) n. 642/200952.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Gli apparecchi televisivi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del

regolamento (CE) n. 642/200953.

2.2 Dal 1° gennaio 2019 si devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato I parte 3 numero 3.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche degli apparecchi televisivi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero 1 e i relativi

metodi di misurazione e di calcolo negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 642/200954.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati

secondo il numero 3.1.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio televisivo secondo i metodi descritti

al numero 3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato III numero 2 del regolamento (CE) n 642/2009.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli

allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1060/201055. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di

cui all’articolo 3 numero 3 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010.

4.4 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010.

4.5 L’indicazione di altre caratteristiche degli apparecchi deve essere conforme all’allegato I numero 6 paragrafo 2 del regolamento

(CE) n. 642/200956.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Gli apparecchi televisivi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2019 non possono più essere commercializzati

a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2019.

5.2 Gli apparecchi televisivi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commer-

cializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le vecchie etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

52 Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42; modificato dal regolamento (UE) n. 801/2013, GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1.

53 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

54 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

55 Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

56 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.