Avamprogetto 3a

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine

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Allegato 1.7 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete, comprese quelle vendute per scopi

non domestici.

1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/201432.

2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Le cappe da cucina per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze dell’alle-

gato I numero 1.3 del regolamento (UE) n. 66/201433.

2.2 Dal 1° febbraio 2019 si devono soddisfare le esigenze di efficienza energetica della terza fase di cui all’allegato I numero 1.3.1

del regolamento (UE) n. 66/2014.

3 Procedura d’omologazione energetica

3.1 Le caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero

1 e i relativi metodi di misurazione e di calcolo negli allegati I numeri 1.3 e 2.3 e II numero 3 del regolamento (UE) n. 66/201434.

3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati

secondo il numero 3.1.

3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa una cappa da cucina per uso domestico secondo i

metodi descritti al numero 3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato III tabella 7 del regolamento (UE) n. 66/2014.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli

allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/201435. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di

cui all’articolo 3 numero 3 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet si basano sull’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate. Possono

essere cedute fino al 31 luglio 2018.

5.2 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° febbraio 2019 non possono più essere

commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 gennaio 2020.

5.3 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più

essere commercializzate a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le vecchie etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

32 Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33.

33 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

34 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

35 Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.