Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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raggiungimento della maggiore età. In questo modo ci si propone di garantire che i richiedenti l’asilo minorenni abbiano accesso in qualsiasi momento a una persona di fiducia anche dopo l’attribuzione a un Cantone. Nonostante questa disposizione riguardante la persona di fiducia i Cantoni sono tenuti a ordinare misure di protezione del minore. La nomina di una persona di fiducia va quindi intesa come soluzione transitoria che non esonera le competenti autorità cantonali dal valutare e avviare quanto prima possibile le necessarie misure di protezione del minore (cfr. anche art. 327a segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 190713[CC]).
I richiedenti l’asilo sono attribuiti ai Cantoni, per esempio, se la loro domanda d’asilo è trattata nell’ambito della procedura ampliata oppure se la decisione sull’asilo nell’ambito della procedura celere non passa in giudicato entro la durata massima (140 giorni) di permanenza nel centro della Confederazione (cfr. art. 24 cpv. 4 nLAsi).
Ad capoverso 2quinquies(nuovo)
Il presente capoverso disciplina la competenza per la nomina della persona di fiducia nonché la durata della sua attività ove il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non risieda più in un centro della Confederazione e non sia stato attribuito a un Cantone. Non sono attribuite le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento ed è cresciuta in giudicato la decisione sull’asilo in un centro della Confederazione o la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione (art. 27 cpv. 4 nLAsi). In questi casi spetta al Cantone di soggiorno nominare immediatamente una persona di fiducia per il richiedente l’asilo (cfr. cpv. 2quater). Se la domanda d’asilo del minore è stata trattata in procedura celere, la persona di fiducia si tiene a disposizione per l’intera durata della procedura di allontanamento ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cpv. 2quater). Nella procedura Dublino l’attività della persona di fiducia si protrae fino al trasferimento del minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente (cpv. 2bis).
Se l’interessato è attribuito a un Cantone (p. es. per la procedura ampliata oppure se allo scadere della durata massima di permanenza nel centro della Confederazione di 140 giorni la decisione sull’asilo o la decisione di allontanamento non è ancora cresciuta in giudicato) si applica il capoverso 2quater.
Articolo 7a (abrogato)
A fronte del fatto che d’ora in poi tutti i richiedenti l’asilo avranno diritto a una protezione giuridica completa e gratuita, l’articolo 7a OAsi 1 può essere abrogato. La protezione giuridica è ora disciplinata dagli articoli 52a segg. AP-OAsi 1.
Articolo 8 capoversi 1 lettera b e 2
La domanda d’asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione (cfr. art. 19 cpv. 1 nLAsi). Se uno straniero si annuncia presso un’autorità cantonale o federale, secondo il diritto vigente esso è indirizzato verso il più vicino CRP. D’ora in poi per il deposito delle domande d’asilo le persone interessate saranno attribuite a un centro della Confederazione (art. 24 nLAsi) oppure a un centro cantonale o comunale (art. 24d nLAsi). Per legge non è ammesso il deposito di domande d’asilo in centri speciali (cfr. art. 24a cpv. 3 nLAsi). Occorre pertanto adeguare la disposizione vigente del capoverso 1 lettera b. Il capoverso 2 è adeguato, sotto il profilo redazionale, alla modifica del capoverso 2 lettera b. Come già tuttora, le autorità cantonali o federali dovranno indirizzare le persone desiderose di presentare una domanda d’asilo verso il più vicino centro della Confederazione.
13RS 210