Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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Analogamente alla nuova disciplina degli articoli 12 e 13 nLAsi, anche l’articolo 3a AP-OAsi 1 deve precisare la necessità di notificare le decisioni e di recapitare le comunicazioni. Ciò richiede adeguamenti redazionali della rubrica e del tenore dell’articolo 3 OAsi 1 vigente (cfr. art. 3a AP-OAsi 1).
Articolo 4 (nuovo) Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della
Confederazione
L’articolo 16 nLAsi contiene norme riguardanti la lingua procedurale per le procedure d’asilo conformemente alla LAsi. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione del centro (art. 16 cpv. 1 nLAsi). Il Consiglio federale usufruisce di questa possibilità integrando una nuova disciplina nell’articolo 4 AP-OAsi 1, tuttavia rinuncia alla limitazione secondo cui le istanze possono essere depositate unicamente nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione (cfr. art. 1b AP-OAsi 1) del centro della Confederazione. Prevede invece la possibilità di inoltrare le istanze in una delle lingue ufficiali della regione del Cantone d’ubicazione del centro. Ciò offre una maggiore flessibilità al richiedente l’asilo stesso ma anche per quanto riguarda l’impiego del personale della SEM nonché alla persona autorizzata. Questa flessibilità è particolarmente importante per le regioni con più lingue ufficiali. Se un richiedente l’asilo è trasferito da un centro della Confederazione (p. es. in Ticino) a un altro centro della Confederazione della medesima regione (p. es. nel Canton Obvaldo) sarebbe poco logico ammettere istanze unicamente nella lingua ufficiale del nuovo Cantone d’ubicazione, giacché ciò rischierebbe di rallentare inutilmente la procedura d’asilo.
Articolo 7 capoversi 2, 2bis, 2ter(nuovo), 2quater(nuovo), 2quinques(nuovo)
Durante la permanenza di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati nei centri della Confederazione e in aeroporto, d’ora in poi il rappresentante legale deve assumere i compiti della persona di fiducia (art. 17 cpv. 3 lett. a nLAsi). Il rappresentante legale deve assumere questi compiti anche qualora il minorenne non accompagnato sia alloggiato fuori dal centro della Confederazione ma entro la competenza della Confederazione, per esempio in un’istituzione adeguata (istituto per minori). Dopo l’attribuzione al Cantone, l’autorità cantonale competente deve designare senza indugio un curatore o un tutore. Se ciò non è possibile, ai sensi di una disciplina derogatoria deve designare immediatamente, come sinora, una persona di fiducia (art. 17 cpv. 3 lett. b nLAsi). La persona di fiducia deve svolgere i medesimi compiti del curatore, ossia, in particolare, difendere gli interessi preponderanti del minore. L’assegnazione al Cantone interviene per esempio quando non è stata erogata una decisione nel centro della Confederazione e la domanda d’asilo deve essere trattata nel quadro della procedura ampliata (art. 27 cpv. 4 nLAsi).
A fronte della permanenza più protratta nei centri della Confederazione, l’alloggio deve tenere maggiormente conto delle particolari esigenze dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati. Le pertinenti norme sono oggetto dell’ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo11, la cui modifica entrerà parimenti in vigore all’inizio del 2019 (vedi anche n. 1.3 più sopra). Nel quadro dell’alloggiamento di minorenni non accompagnati, la SEM è tenuta a conformarsi in tutto e per tutto agli obblighi dettati dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale – in particolare dalla Convenzione del 20 novembre 198912 sui diritti del fanciullo.
Come nel quadro della fase di test in atto a Zurigo dal 2014, dal 1° luglio 2017 la SEM svolge presso il Centro di registrazione e procedura (CRP) di Basilea un progetto pilota incentrato sui minorenni non accompagnati. Lo scopo precipuo è quello di garantire, presso i centri della Confederazione, condizioni di assistenza e di alloggio consone all’età di questi minorenni. Per la verifica del raggiungimento di questo obiettivo sono stati definiti diversi criteri standard inerenti l’alloggio nonché l’entità e l’intensità dell’assistenza. In entrambi i centri sono stati
11 RS 142.311.23
12 RS 0.107