Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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impiegati team composti di due pedagoghi sociali (pari a una percentuale di impiego del 200 %) fissi sul posto nonché di altre persone formate internamente ad hoc in vista dell’assistenza a questi giovani. All’occorrenza e in caso aumento del numero di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, queste persone possono essere chiamate a partecipare ai compiti connessi all’assistenza dei ragazzi. Circa un anno dopo l’avvio del progetto pilota sarà svolta una valutazione. I risultati confluiranno nell’elaborazione e definizione dei futuri criteri standard per l’alloggio e l’assistenza futuri nei centri della Confederazione. Il progetto pilota durerà fino al 31 dicembre 2018.
Ad capoversi 2-2ter(nuovi)
L’attività in veste di persona di fiducia del rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto prende inizio dopo il deposito della domanda d’asilo. Questo anche laddove non sia ancora stato accertato se i dati sull’età forniti dalla persona corrispondono all’età effettiva della stessa e la SEM debba successivamente procedere a tale accertamento (cfr. cpv. 1). È importante che la SEM adotti le misure necessarie per la nomina di una persona di fiducia sin dalla presentazione della domanda d’asilo. L’attività della persona di fiducia si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato permane nel centro della Confederazione o all’aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cpv. 2). Nella procedura celere ciò significa, di norma, fino all’esecuzione dell’eventuale allontanamento o fino alla concessione dell’asilo, ovvero dell’ammissione provvisoria. Nella procedura ampliata l’attività del rappresentante legale quale persona di fiducia si protrae invece, di norma, fino alla decisione di sottoporre la domanda d’asilo alla procedura ampliata, ossia fino all’audizione sui motivi d’asilo compresa (cfr. art. 29 nLAsi). Nei casi Dublino quest’attività si protrae fino al trasferimento nello Stato Dublino competente (cfr. cpv. 2bis).
Se un minorenne non accompagnato deposita una domanda d’asilo all’aeroporto, analogamente a quanto previsto in caso di soggiorno in un centro della Confederazione l’interessato beneficia di un rappresentante legale assegnato che funge da persona di fiducia dal deposito della domanda all’esecuzione dell’eventuale allontanamento, ovvero al trasferimento nello Stato Dublino competente o al raggiungimento della maggiore età (cpv. 2). Anche in questo caso l’attività del rappresentante legale quale persona di fiducia si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato permane all’aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età. Se invece il minorenne non accompagnato che deposita una domanda d’asilo all’aeroporto è autorizzato a entrare in Svizzera ed è attribuito a un centro della Confederazione (cfr. art. 22 cpv. 6 e 23 cpv. 2 nLAsi), si applicano le disposizioni valevoli in caso di soggiorno in un centro della Confederazione. Se il minorenne è attribuito a un Cantone si applica il capoverso 2quater.
Nella procedura Dublino la persona di fiducia svolge la propria attività, indipendentemente dal luogo di soggiorno (centro della Confederazione, aeroporto, Cantone), fino al trasferimento del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente (cpv. 2bis). Ciò corrisponde alla disciplina del Regolamento Dublino III.
Anche qualora il richiedente l’asilo rinunci al rappresentante legale assegnato, quest’ultimo continua a fungere da persona di persona nel centro della Confederazione o all’aeroporto (cpv. 2ter). La designazione di una persona di fiducia per i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati costituisce una misura obbligatoria volta a garantire i diritti e gli obblighi procedurali nonché a tutelare gli interessi preponderanti del minore nel quadro della procedura d’asilo (vedi al riguardo la sentenza D-5672/2014 del 6 gennaio 2016 del Tribunale amministrativo federale).
Ad capoverso 2quater(nuovo)
Il presente capoverso corrisponde senza modifiche materiali al capoverso 2 vigente. Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato è designato, quanto prima possibile dopo l’attribuzione al Cantone (cfr. art. 27 cpv. 4 nLAsi), un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata tempestivamente, l’autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia. La sua attività si protrae per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al