Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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Articolo 9 (abrogato)
A seguito della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 la competenza per l’audizione dei richiedenti l’asilo in merito ai motivi d’asilo non incombe più ai Cantoni ma alla SEM. Nel quadro della modifica urgente della LAsi del 28 settembre 2012 (modifica urgente della LAsi), pertanto, la disposizione secondo cui la domanda d’asilo di una persona titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio va depositata presso l’autorità cantonale competente è abrogata (art. 20 LAsi nella versione del 27 dicembre 2006). Siccome l’abrogazione è valevole soltanto fino al 28 settembre 2019, con la modifica della LAsi in vista di velocizzare le procedure d’asilo essa è trasposta a tempo indeterminato nel diritto ordinario. Con ciò è trasposta a tempo indeterminato nel diritto ordinario anche l’abrogazione della pertinente disposizione esecutiva (art. 9 AP-OAsi 1).
Articolo 10 (abrogato)
Con la modifica della LAsi in vista di velocizzare le procedure d’asilo, la soppressione della possibilità di presentare una domanda d’asilo presso una rappresentanza svizzera all’estero, decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi, è trasposta a tempo indeterminato nel diritto ordinario. Occorre pertanto trasporre a tempo indeterminato nel diritto ordinario anche l’abrogazione dell’articolo 10 OAsi 1 in cui era disciplinata la procedura presso una rappresentanza svizzera all’estero.
Articolo 12 capoverso 2
Il capoverso 2 dell’articolo 12 è stato adeguato nel quadro delle modifiche di ordinanze afferenti alla modifica urgente della LAsi. Siccome questo adeguamento è valevole soltanto fino al 28 settembre 2019 occorre trasporlo a tempo indeterminato nel diritto ordinario.
Titolo prima dell’articolo 13
Sezione 2a: Centri della Confederazione (nuova)
Analogamente alla struttura della LAsi, anche nell’OAsi 1 è inserita una nuova sezione sui centri della Confederazione.
Articolo 13 (nuovo) Funzione dei centri della Confederazione
I richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in centri della Confederazione (art. 24 nLAsi), in centri speciali (art. 24a nLAsi) o in centri cantonali o comunali (art. 24e nLAsi). L’espressione «centri della Confederazione» costituisce l’iperonimo. È quanto esplicitato nel rimando tra parentesi dell’articolo 13 AP-OAsi 1. Nei centri della Confederazione sono espletate le procedure d’asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione. Nella prassi le funzioni dei centri devono orientarsi alle necessità delle diverse fasi procedurali. È importante prevedere soluzioni flessibili e praticabili.
I Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione vengono compensati per le loro prestazioni speciali nell’espletamento delle procedure d’asilo e nell’esecuzione degli allontanamenti. Quale compenso ottengono una riduzione del numero di attribuzioni di richiedenti l’asilo in vista della procedura ampliata conformemente all’articolo 21 capoverso 5 AP-OAsi 1.
Articolo 14 (nuovo) Soggiorno nei centri della Confederazione
Per motivi di sistematica, le disposizioni dell’articolo 16 OAsi 1 vigente sono ora contenute nell’articolo 14 AP-OAsi 1 (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione» nell’OAsi 1) e si riferiscono a tutti i centri della Confederazione, compresi i centri speciali (art. 24a nLAsi), nonché i centri cantonali e comunali (art. 24d cpv. 6 nLAsi).