Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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Ad capoverso 1
Come sinora, durante il loro soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti l’asilo devono tenersi a disposizione della SEM. Solo a questa condizione è possibile espletare le procedure in maniera quanto più possibile celere.
Ad capoverso 2
La durata massima del soggiorno nei centri della Confederazione è di 140 giorni (art. 24 cpv. 4 nLAsi). La disciplina dell’articolo 16 capoverso 2 OAsi 1 vigente, secondo cui la durata massima del soggiorno in un centro di registrazione e procedura è di 90 giorni, va pertanto adeguata conseguentemente.
Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine (art. 24 cpv. 5 nLAsi). Gli accertamenti in questione possono essere una semplice verifica dei documenti oppure una breve audizione supplementare su una questione concreta nel quadro della procedura d’asilo. Dev’essere possibile prorogare la durata massima del soggiorno in un centro della Confederazione anche qualora, nel quadro di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), l’emanazione di una sentenza appaia imminente. Per accertamenti che non possono essere effettuati a breve termine, dopo lo scadere dei 140 giorni il richiedente l’asilo è assegnato a un Cantone per l’ulteriore trattamento della sua domanda d’asilo nel quadro della procedura ampliata. Dev’essere altresì possibile prorogare la durata massima del soggiorno se dopo il passaggio in giudicato di una decisione materiale negativa o di una decisione di non entrata nel merito l’esecuzione dell’allontanamento appare imminente (cfr. art. 24 cpv. 5 nLAsi). Ciò è il caso ove sia sufficientemente probabile che l’allontanamento sia eseguito in tempi brevi (DTF 127 II 168, consid. 2b con rimandi).
Articolo 15 (nuovo) Assegnazione a un centro speciale
Questa disposizione corrisponde in linea di principio al vigente articolo 16b OAsi 1, abrogato per motivi sistematici (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione» nell’OAsi 1).
Il diritto vigente prevede già la possibilità di alloggiare in centri specifici i richiedenti l’asilo che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblico o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare dei centri di registrazione e di procedura (art. 26 cpv. 1bisLAsi). Con la modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo i richiedenti che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblico o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare dei centri della Confederazione sono assegnati sistematicamente a centri speciali. Simultaneamente è disposta nei loro confronti l’assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio (art. 24a cpv. 1 nLAsi in combinato disposto con l’art. 74 cpv. 1bise 2 nLStr). I richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati devono essere alloggiati in strutture consone ai loro bisogni, pertanto non è prevista la loro assegnazione a centri speciali.
Ad capoverso 1
La disciplina del capoverso 1 rispecchia ampiamente il contenuto del capoverso 1 dell’articolo 16b OAsi 1 vigente. Sono effettuati unicamente i piccoli adeguamenti redazionali seguenti:
L’espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita con «centri della Confederazione». La nozione di centro della Confederazione include tutti i centri di cui agli articoli 24 segg. nLAsi, compresi i centri della Confederazione gestiti dai Cantoni e dai Comuni (art. 24d cpv. 6 nLAsi; vedasi al riguardo anche il rimando tra parentesi dell’art. 13 AP-OAsi 1). Contrariamente alla normativa odierna, in futuro l’attribuzione a un centro speciale presupporrà che il richiedente l’asilo comprometta considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici (cfr. art. 26 cpv. 1bisLAsi e 24a cpv. 1 nLAsi), pertanto il capoverso 1 va adeguato conseguentemente. Se sono soddisfatte le condizioni per l’attribuzione a un centro speciale, d’ora in poi l’attribuzione dovrà intervenire sistematicamente. Occorre pertanto adeguare conseguente-