Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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mente il vigente capoverso 1 (sostituzione dell’espressione «può assegnare» con «assegna»).

Conformemente al diritto vigente occorre tenere conto del principio dell’unità della famiglia (art. 16b cpv. 1 OAsi 1). Trattandosi di un principio sancito dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale che va comunque sempre osservato nella prassi, l’ultimo periodo del capoverso 1 può essere stralciato. Prima di attribuire un richiedente l’asilo a un centro speciale, nel quadro dell’esame della proporzionalità occorre vagliare se in caso di adozione del provvedimento sarebbe tenuto debito conto di questo principio. La separazione dei membri di una famiglia è ammissibile unicamente in casi giustificati, per esempio in caso di interesse pubblico preponderante oppure se il comportamento dell’interessato compromette le relazioni familiari, oppure espone a pericolo gli altri membri della famiglia (p. es. in caso di minaccia o aggressione nei riguardi di un membro della famiglia).

Ad capoverso 2

Il capoverso 2 dell’articolo 16b OAsi 1 vigente precisa quando vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo. Come suesposto, con la modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo l’assegnazione a un centro speciale presuppone che il richiedente comprometta considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici (art. 24a cpv. 1 nLAsi). Le esigenze per l’assegnazione a un centro speciale sono pertanto accresciute e la definizione di compromissione della sicurezza e dell’ordine pubblici proposta dal diritto vigente è superata. Come in altri ambiti del diritto occorrerà tuttavia attendere che l’applicazione del diritto concretizzi nella prassi la nozione di compromissione considerevole. Ci si astiene pertanto dal definire questa nozione.

Siccome il fatto di perturbare considerevolmente l’esercizio regolare nonché la sicurezza di un centro è anche tuttora motivo di assegnazione a un centro speciale, il capoverso 3 dell’articolo 16b OAsi 1 vigente è ripreso nel capoverso 2 con adeguamenti minimi di natura squisitamente redazionale. L’espressione «centro di registrazione e procedura» è sostituita con «centro della Confederazione»). Il periodo introduttivo del capoverso 2 è inoltre completato con l’aggiunta di «disturbo considerevole della sicurezza», conformemente al nuovo tenore dell’articolo 24a capoverso 1 nLAsi. La lettera b del capoverso 2 è peraltro adeguata onde includere, tra i fattori di disturbo considerevole dell’esercizio e della sicurezza di un centro, anche il fatto di disattendere le regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione (in precedenza: le regole di condotta comunicate dal responsabile del centro o dal suo rappresentante). La nuova disposizione non prevede peraltro più, quale presupposto, che il richiedente disturbi, minacci o metta in pericolo ripetutamente il personale. Con ciò ci si propone di garantire la possibilità di reagire immediatamente in caso di grave minaccia o esposizione a pericolo del personale o di altri richiedenti l’asilo, senza dover attendere il ripetersi del comportamento in questione.

Ad capoversi 3 e 4

Il capoverso 3 corrisponde in linea di principio al capoverso 4 dell’articolo 16b OAsi 1 vigente.

In futuro l’assegnazione a un centro speciale sarà accompagnata dall’assegnazione di un luogo di soggiorno o dal divieto di accedere a un dato territorio (cfr. art. 74 cpv. 1bisnLStr). La pertinente competenza incombe alle autorità cantonali ed è codificata espressamente nel capoverso 4. Dopo aver disposto l’assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio, l’autorità cantonale competente ne informa la SEM.

Per consentire alle autorità cantonali competenti di disporre l’assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio nel quadro dell’assegnazione a un centro speciale, bisogna che esse siano informate dell’assegnazione del richiedente l’asilo a un centro speciale. Nel capoverso 3 è pertanto integrata una nuova norma secondo cui la SEM è tenuta a informare senza indugio l’autorità cantonale competente in merito all’assegnazione a un centro speciale nonché ai pertinenti motivi.