Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Ad capoverso 5

Il presente capoverso corrisponde senza modifiche materiali al vigente articolo 16b capoverso 6 OAsi 1. Prevede che la decisione d’assegnazione a un centro speciale può essere impugnata soltanto nell’ambito di un ricorso contro la decisione finale. La decisione di assegnazione è considerata una decisione incidentale se produce effetto unicamente fino all’emanazione della decisione finale (decisione sull’asilo). Se il richiedente l’asilo deve rimanere in un centro speciale anche dopo l’emanazione della decisione negativa sull’asilo (fino alla partenza dalla Svizzera), tale provvedimento dev’essere ordinato esplicitamente, ovvero confermato esplicitamente nella decisione sull’asilo. Se è già stata emanata una decisione definitiva e se tale decisione è già passata in giudicato, si applicano le disposizioni della PA in virtù delle quali, in linea di massima, il ricorso contro la decisione o la decisione incidentale ha effetto sospensivo, ma tale effetto può essere tolto dall’autorità inferiore (art. 55 cpv. 1 e 2 PA). Se in un caso concreto l’assegnazione a un centro speciale deve intervenire quanto prima possibile e senza indugio, la SEM può togliere l’effetto sospensivo.

Articolo 16 (nuovo) Esercizio dei centri della Confederazione

In merito all’abrogazione della disposizione vigente dell’articolo 16 OAsi 1 (Soggiorno nel centro di registrazione e di procedura) rimandiamo al commento ad articolo 13 AP-OAsi 1.

L’articolo 16 AP-OAsi 1 disciplina l’esercizio dei centri della Confederazione. Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 18 OAsi 1, abrogato per motivi sistematici (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione»). In futuro i richiedenti l’asilo saranno alloggiati in centri della Confederazione. L’espressione «centri della Confederazione» è l’iperonimo con cui sono designati i centri della Confederazione di cui all’articolo 24 nLAsi, i centri speciali di cui all’articolo 24a nLAsi e i centri cantonali e comunali di cui all’articolo 24d nLAsi (vedi anche rimando tra parentesi dell’art. 13 AP-OAsi 1).

Siccome le disposizioni dell’ordinanza emanata dal dipartimento sono applicabili a tutti i centri della Confederazione (quale iperonimo) occorre un pertinente adeguamento redazionale.

Articolo 16a (abrogato)

La modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo prevede una durata massima di 140 giorni del soggiorno dei richiedenti l’asilo nei centri della Confederazione per l’espletamento della procedura celere e della procedura Dublino (art. 24 cpv. 4 nLAsi). Le persone oggetto di una procedura ampliata sono attribuite come sinora ai Cantoni (art. 26d nLAsi).

Dall’entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d’asilo tutte le strutture di accoglienza per richiedenti l’asilo rientranti nella competenza federale sono denominate centri della Confederazione. Conseguentemente la nozione include anche i centri esterni, che pertanto sono parimenti soggetti alla normativa riguardante i centri della Confederazione. Decadono così tutte le norme specifiche vertenti sui centri esterni, quindi anche l’articolo 16a OAsi 1 vigente.

Anche in futuro è prevista la possibilità di reagire a un numero crescente di domande d’asilo. Come già indicato dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la modifica della LAsi (riassetto del settore dell’asilo), la responsabilità primaria per la messa a disposizione di posti di alloggio di riserva spetta all’autorità competente (Confederazione o Cantoni, a seconda del tipo di procedura). I 5000 posti previsti nei centri della Confederazione comprendono pertanto già una riserva del 20 per cento per fronteggiare le fluttuazioni. Ciò nonostante occorre prevedere le necessarie misure per poter reagire quanto più possibile celermente in caso di aumento considerevole del numero di domande d’asilo. Una ripartizione anticipata tra i Cantoni prima della scadenza della permanenza massima di 140 giorni nei centri della Confederazione può pertanto rivelarsi necessaria in particolare se la riserva del 20 per cento non è più sufficiente a causa di un notevole e rapido aumento delle domande d’asilo in seguito a una situazione di crisi in uno Stato di provenienza dei richiedenti l’asilo (art. 24 cpv. 6 nLAsi). Per evitare che le strutture ricettive raggiungano i loro limiti di capacità vi è inoltre la