Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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possibilità di alloggiare i richiedenti in centri cantonali o comunali (art. 24d nLAsi). Infine, ove le strutture di alloggio previste non bastassero, vi è la possibilità di utilizzare per al massimo tre anni, senza autorizzazione cantonale o comunale, anche edifici e infrastrutture militari della Confederazione (art. 24c nLAsi).
Articolo 16b (abrogato)
Per motivi sistematici (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione»), il contenuto dell’articolo 16b è ora codificato nell’articolo 15 AP-OAsi 1 (Assegnazione a un centro speciale), pertanto la disposizione vigente può essere abrogata.
Articolo 16c (abrogato)
Siccome anche i centri speciali sono compresi nell’iperonimo «centri della Confederazione», la normativa generale riguardante il soggiorno e la durata del soggiorno nei centri della Confederazione (cfr. art. 14 AP-OAsi 1) si applica anche ai centri speciali. Non occorre pertanto più una normativa specifica e l’articolo 16c OAsi 1 può quindi essere abrogato.
Articolo 17 (abrogato)
In virtù della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo, in una situazione particolare anche i centri esterni rientrano nella nozione di centri della Confederazione, pertanto la presente disposizione può essere abrogata (cfr. al riguardo il commento ad art. 16a OAsi 1).
Articolo 18 (abrogato)
Per motivi sistematici (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione»), il contenuto dell’articolo 18 è ora codificato nell’articolo 16 AP-OAsi 1 (Esercizio dei centri della Confederazione), pertanto la disposizione vigente può essere abrogata.
Articolo 19 rubrica e capoverso 1
Verifica dell’identità e interrogatorio sommario
Conformemente all’articolo 19 capoverso 1 OAsi 1 vigente, per verificare l’identità del richiedente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei CRP, nei centri speciali o nei centri esterni. In futuro i richiedenti l’asilo saranno alloggiati in centri della Confederazione (vedi anche il commento ad art. 13 AP-OAsi 1). Siccome in futuro una siffatta verifica dell’identità dei richiedenti potrà essere espletata in tutti i centri della Confederazione, occorre un pertinente adeguamento redazionale della disposizione vigente.
Il vigente capoverso 2 dell’articolo 19 OAsi 1, che concretizza l’iter dell’interrogatorio sommario, non necessita di modifica alcuna in virtù della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo. Tuttavia, siccome l’interrogatorio sommario è ora disciplinato, a livello di legge, nell’articolo 26 capoverso 3 nLAsi (e non più come sinora nell’art. 26 cpv. 2 LAsi), occorre modificare il rimando tra parentesi alla LAsi.
Articolo 20 (abrogato)
Conformemente al diritto vigente, prima di avviare la procedura d’asilo è svolto un colloquio preliminare consultivo in cui è accertato se la domanda d’asilo è conforme alla legge e sufficientemente motivata (art. 25a LAsi). L’articolo 20 OAsi 1 vigente precisa che il colloquio preliminare consultivo è svolto nell’ambito dell’interrogatorio sommario (cfr. art. 20 cpv. 1 OAsi 1), ovvero immediatamente prima dell’inizio dell’audizione (cfr. art. 20 cpv. 2 OAsi 1). In virtù della modifica della LAsi per velocizzare le procedure, in futuro i pertinenti accertamenti saranno svolti durante la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 3 nLAsi). Non occorre pertanto più specificare a livello di ordinanza il momento di questi accertamenti. La presente disposizione può pertanto essere abrogata.