Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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Articolo 20a Accertamento medico
La normativa vigente dell’articolo 20a OAsi 1, che concretizza l’accertamento medico, è ripresa in linea di massima senza modifiche. Tuttavia, dato che in futuro i richiedenti l’asilo saranno tenuti, nel quadro del loro obbligo di collaborare, a sottoporsi agli esami medici ordinati dalla SEM (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f nLAsi), occorre adeguare conseguentemente il rimando tra parentesi alla LAsi.
Al capoverso 1 è inoltre precisato che la SEM deve informare il richiedente in merito all’iter dell’accertamento medico già durante la fase preparatoria. Ciò è importante giacché il richiedente l’asilo interessato è tenuto a far valere i problemi di salute rilevanti quanto prima possibile dopo la presentazione della domanda (cfr. art. 26a cpv. 1 nLAsi).
Nel capoverso 2 occorre adeguare il rimando alla disposizione della LAsi riguardante l’accertamento medico (sinora art. 26bisLAsi, ora art. 26a nLAsi). Occorre altresì adeguare il rimando alla legge federale del 18 dicembre 197014 sulle epidemie, frattanto interamente riveduta (vedi legge federale del 28 settembre 201215 sulle epidemie, entrata in vigore il 1° gennaio 2017).
Articolo 20b (nuovo) Procedura Dublino
Le principali fasi procedurali nella procedura Dublino sono espletate sin dalla fase preparatoria, che nella fase Dublino dura al massimo 10 giorni (cfr. art. 26 cpv. 1 nLAsi). In questo contesto sono rilevate le generalità e sono allestite schede dattiloscopiche e fotografie (art. 26 cpv. 2 nLAsi). Durante la fase preparatoria il richiedente l’asilo può inoltre essere interrogato sulla sua identità, sull’itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese (art. 26 cpv. 3 nLAsi). Infine, durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto con la banca dati Eurodac e la verifica delle impronte digitali. Successivamente è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato Dublino (art. 26 cpv. 4 nLAsi).
Ad capoverso 1
La procedura Dublino non prevede l’audizione sui motivi d’asilo (art. 36 cpv. 1 LAsi). Durante l’interrogatorio sommario conformemente all’articolo 26 capoverso 3 nLAsi occorre tuttavia concedere al richiedente l’asilo il diritto di essere sentito.
Ad capoverso 2
Dopo la fase preparatoria sono svolte le seguenti fasi procedurali: redazione finale della decisione sull’asilo e notificazione della decisione sull’asilo (art. 20c lett. g e h AP-OAsi 1). Diversamente da quanto previsto nella procedura celere, nella procedura Dublino la bozza della decisione non è sottoposta per parere al rappresentante legale (cfr. art. 102k cpv. 1 lett. c nLAsi).
Articolo 20c (nuovo) Procedura celere
Il legislatore ha autorizzato il Consiglio federale a stabilire le singole fasi della procedura celere (art. 26c nLAsi).
Al termine della fase preparatoria è avviata la procedura d’asilo vera e propria. In questo contesto si decide se una domanda d’asilo è trattata nel quadro della procedura celere o ampliata.
La procedura celere dura al massimo otto giorni lavorativi (cfr. art. 37 cpv. 2 nLAsi). In questo contesto occorre anzitutto preparare ed espletare l’audizione sui motivi d’asilo, ovvero la concessione del diritto di essere sentiti (lett. b). Segue uno smistamento nel cui contesto è stabilito se proseguire la procedura celere o passare alla procedura ampliata e quindi se procedere all’attribuzione cantonale (lett. d). Se non è possibile portare a termine la procedura entro otto giorni, per esempio in quanto occorrono ulteriori accertamenti (art. 26d nLAsi),