Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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si passa alla procedura ampliata. In caso contrario è stesa una bozza della decisione (lett. e). Se la decisione è negativa, la bozza è sottoposta per parere al rappresentante legale competente (lett. f e art. 102k cpv. 1 lett. c nLAsi). Al termine è redatta la decisione finale, la quale viene notificata al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale, ovvero, qualora il richiedente abbia rinunciato alla rappresentanza assegnata, al richiedente l’asilo stesso o alla persona da lui autorizzata (lett. g e h in combinato disposto con l’art. 12a cpv. 2 e 3 nLAsi).

Il proposto articolo 20c AP-OAsi 1 riprende quasi interamente l’articolo 17 dell’ordinanza del 4 settembre 201316 sulle fasi di test (OTest). La disciplina ha infatti dato buone prove nella prassi.

Come indicato dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la modifica della LAsi (riassetto del settore dell’asilo), anche nell’ambito della procedura celere saranno pronunciate decisioni positive o ordinate ammissioni provvisorie. La LAsi non disciplina in modo conclusivo i casi cui si applica la procedura ampliata (cfr. art. 26d nLAsi). Anche secondo la LAsi vigente la SEM decide, nel quadro della strategia per il trattamento, quali domande vanno trattate in modo prioritario (art. 37b LAsi). Nel fissare la strategia per il trattamento la SEM deve tenere conto, oltre che della situazione nei Paesi di provenienza, anche del numero di domande d’asilo presentate, della prassi in materia d’asilo degli Stati membri dell’UE nei confronti dei Paesi di provenienza e dell’evidente fondatezza o infondatezza delle domande d’asilo.

Articolo 21 (nuovo) Attribuzione ai Cantoni

L’articolo 27 nLAsi disciplina la ripartizione numerica dei richiedenti l’asilo tra i Cantoni. Qui i Cantoni devono intendersi tra loro (art. 27 cpv. 1 LAsi). Se non riescono a intendersi la Confederazione, dopo averli consultati, stabilisce i criteri di ripartizione (art. 27 cpv. 2 LAsi).

La ripartizione numerica delle persone del settore dell’asilo è effettuata mediante attribuzione o assegnazione. Nel quadro dell’attribuzione il richiedente l’asilo passa da un centro della Confederazione o aeroporto a una struttura di accoglienza cantonale. Il Cantone di attribuzione è parimenti tenuto a eseguire l’eventuale allontanamento (cfr. art. 46 cpv. 1 LAsi). L’assegnazione presuppone invece l’esistenza di una decisione passata in giudicato. In questo caso il Cantone è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’allontanamento. Su richiesta, il Cantone concede il soccorso d’emergenza.

Ad capoverso 1

I Cantoni s’intendono in merito alla ripartizione dei richiedenti e in merito al computo delle prestazioni speciali fornite dai Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. L’intesa dev’essere ricercata in particolare dalla CDOS e dalla CDDGP. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all’attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.

Ad capoversi 2 e 4

Il capoverso 2 precisa quali gruppi di persone sono assegnati ai Cantoni e, con ciò, trasferiti in strutture di alloggio cantonali (cfr. lett. a-e). La ripartizione delle persone da attribuire dev’essere, in linea di massima, proporzionale alla popolazione, conformemente a una chiave di riparto ad hoc. Ciò riguarda, per esempio, tutti i richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata oppure cui è stato concesso l’asilo o è stata concessa l’ammissione provvisoria nel quadro della procedura celere (cfr. lett. a e b).

In linea di massima la procedura Dublino e la procedura celere devono essere portate a termine con decisione passata in giudicato presso i centri della Confederazione, per cui i richiedenti l’asilo non sono poi attribuiti ai Cantoni. Il capoverso 2 lettera c menziona tuttavia le situazioni speciali nelle quali, in via eccezionale, allo scadere della durata massima del soggiorno nei centri della Confederazione (cfr. art. 24 cpv. 4 e 5 nLAsi) non è ancora stata emanata una decisione di prima istanza sull’asilo e sull’allontanamento. In questi casi i richiedenti

16 RS 142.318.1