Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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l’asilo devono essere attribuiti ai Cantoni. Può trattarsi, per esempio, di casi in cui durante la procedura Dublino occorrano ripetuti riesami17. Possono peraltro verificarsi casi eccezionali, in procedura Dublino come in procedura celere, ove la decisione di prima istanza sull’asilo e sull’allontanamento non sia passata in giudicato entro lo scadere dei 140 giorni di soggiorno massimo in un centro della Confederazione, ovvero dopo la sua proroga (cfr. art. 24 cpv. 5 nLAsi) a causa di un ricorso pendente dinanzi al TAF. In questi casi dev’essere possibile attribuire il richiedente a un Cantone. Ciò significa che la persona è trasferita fisicamente nel Cantone indicato nella decisione. La partenza di queste persone dai centri della Confederazione ha un doppio effetto: da un lato, concorre a evitare il raggiungimento dei limiti delle capacità ricettive dei centri e, dall’altro, consente di non superare in maniera eccessiva la durata massima stabilita per legge.

L’attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d’asilo (art. 24 cpv. 6 nLAsi). Occorre concretizzare a livello di ordinanza che in questo contesto i richiedenti devono essere attribuiti a tutti i Cantoni proporzionalmente alla popolazione (cpv. 2 lett. d AP-OAsi 1).

Oltre che nei centri della Confederazione, le domande d’asilo possono essere presentate anche negli aeroporti svizzeri (cfr. art. 19 cpv. 1 nLAsi). In questi casi sono applicabili le disposizioni inerenti la procedura d’asilo all’aeroporto (cfr. art. 22 seg. LAsi). In linea di massima, pertanto, la decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione (cfr. art. 23 cpv. 2 nLAsi). Il richiedente è attribuito a un Cantone se la sua domanda è oggetto di una procedura ampliata, in particolare giacché occorrono accertamenti supplementari. Le disposizioni esecutive devono precisare che anche in questi casi l’attribuzione cantonale dev’essere proporzionale alla popolazione (cfr. lett. e AP-OAsi 1).

Se in un caso menzionato al capoverso 2 lettere c, d ed e è già stata emanata una decisione di prima istanza presso un centro della Confederazione o all’aeroporto, nel quadro della decisione di allontanamento è indicato il Cantone competente per l’esecuzione dello stesso. In linea di massima, l’esecuzione dell’allontanamento da un centro della Confederazione compete al Cantone di ubicazione del centro, salvo in caso di circostanze particolari che giustifichino l’attribuzione da parte della SEM a un altro Cantone di esecuzione (cfr. art. 46 cpv. 1bis nLAsi in combinato disposto con l’art. 34 AP-OAsi 1). Siccome la decisione di allontanamento indica già il Cantone competente per l’esecuzione dello stesso, dopo il soggiorno presso il centro della Confederazione o all’aeroporto la persona interessata dev’essere attribuita a quel Cantone (cpv. 4). Il Cantone di attribuzione è compensato per le sue prestazioni nel settore dell’esecuzione mediante una riduzione del numero di richiedenti l’asilo che gli vengono attribuiti per l’espletamento della procedura ampliata (cfr. cpv. 5).

Ad capoversi 3 e 5

Il capoverso 3 disciplina la chiave di riparto figurante all’allegato 3. La ripartizione proporzionale alla popolazione dev’essere effettuata conformemente alla chiave di riparto dell’allegato 3, la quale è verificata periodicamente dalla SEM e, all’occorrenza, adeguata dal DFGP (cpv. 3).

I Cantoni che svolgono prestazioni speciali nella loro qualità di Cantoni di ubicazione di un centro della Confederazione o di un aeroporto sono compensati mediante una riduzione del numero di richiedenti l’asilo attribuiti loro in vista della procedura ampliata (cpv. 5). Sono considerate prestazioni speciali la messa a disposizione di posti di alloggio in centri della Confederazione, l’esecuzione delle partenze controllate e sotto scorta di polizia dagli aeroporti (nel cui quadro le persone vengono accompagnate - DEPA: Deportee Accompanied - oppure non vengono accompagnate - DEPU: Deportee Unaccompanied - durante il rimpatrio per via aerea) e la presa in carico delle persone assegnate in vista dell’esecuzione

17 Procedura di riesame: se una richiesta è respinta entro i termini previsti, lo Stato membro richiedente ha la possibilità di sollecitare il riesame della richiesta respinta.