Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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dell’allontanamento. Le detrazioni sono rette dalla dichiarazione congiunta scaturita dalla seconda conferenza nazionale sull’asilo del 28 marzo 2014 tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni.
Ad capoverso 6
Ciascun Cantone prende a proprio carico almeno il dieci per cento della quota parte attribuitagli conformemente alla chiave di riparto, così da garantire il concorso di tutti i Cantoni all’integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Questa regola è contenuta anche nella dichiarazione congiunta della seconda conferenza nazionale sull’asilo del 28 marzo 2014.
Articolo 22 rubrica e capoverso 1
Attribuzione da parte della SEM
La disposizione proposta equivale sostanzialmente al vigente articolo 22 OAsi 1. Siccome il nuovo articolo 22 si riferisce unicamente alle persone attribuite a un Cantone, ossia che lasciano un centro della Confederazione o un aeroporto per essere trasferite in un alloggio cantonale, la rubrica non deve più riferirsi all’iperonimo «ripartizione» bensì parlare più concretamente di attribuzione. A fronte di ciò occorre altresì adeguare il rimando tra parentesi, giacché l’attribuzione ai Cantoni è retta unicamente dall’articolo 27 capoverso 3 nLAsi.
Il capoverso 1 precisa inoltre che la SEM assegna i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza. Diversamente dalla formulazione vigente («ripartisce per quanto possibile equamente»), il riferimento all’assegnazione proporzionale alla popolazione garantisce che tutti i Cantoni si vedano attribuire proporzionalmente alla loro popolazione casi specifici quali, per esempio, i casi particolarmente bisognosi di assistenza. L’attribuzione proporzionale alla popolazione dei casi speciali non è realizzabile in maniera continua ma soltanto sul lungo periodo. Non è cioè possibile garantire che in ogni momento ogni Cantone sia chiamato a farsi carico di un numero di casi speciali proporzionale alla propria popolazione.
Articolo 23 (nuovo) Assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento
Per motivi sistematici, l’articolo 23 OAsi 1 vigente è ripreso all’articolo 24 AP-OAsi 1. L’articolo 23 AP-OAsi 1 disciplina l’assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento.
Se una persona del settore dell’asilo non è attribuita a un Cantone (vedi al riguardo il commento all’art. 21 seg. AP-OAsi 1), in vista dell’esecuzione dell’allontanamento ordinato nei suoi riguardi occorre designare il Cantone responsabile dell’esecuzione. In questo caso la persona non è attribuita a un Cantone ma è assegnata a un Cantone in vista dell’esecuzione dell’allontanamento. La competenza per l’esecuzione degli allontanamenti spetta ai Cantoni (cfr. anche commento ad art. 21 AP-OAsi 1).
Se una persona è oggetto di una decisione di espulsione giudiziaria passata in giudicato, in virtù della LAsi la SEM non pronuncia più l’allontanamento (art. 32 cpv. 1 lett. d OAsi 1). Se tuttavia l’allontanamento è stato pronunciato prima dell’espulsione giudiziaria, la persona è già stata assegnata a un Cantone in vista dell’esecuzione dell’allontanamento. Nel caso in cui l’espulsione giudiziaria sia disposta in un altro Cantone dopo l’assegnazione, una volta che la decisione di espulsione è passata in giudicato la competenza per l’esecuzione dell’allontanamento è retta dalla regola di collisione prevista dalla convenzione dell’Associazione dei servizi cantonali di migrazione in merito alla collaborazione nel quadro dell’esecuzione degli allontanamenti del settembre 2016.
Articolo 23a (abrogato)
In futuro le audizioni saranno svolte esclusivamente nei centri della Confederazione (art. 29 cpv. 1 nLAsi). Nel quadro della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo è pertanto stralciata la possibilità per la SEM di demandare le audizioni alle autorità cantonali (art. 29 cpv. 4 LAsi). L’articolo 23a OAsi 1 vigente disciplina a quali condizioni la SEM può