Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
accordarsi con i Cantoni in merito all’esecuzione di audizioni sui motivi d’asilo. Dato che in futuro i Cantoni non svolgeranno più audizioni, la norma è abrogata.
Articolo 24 (nuovo) Annuncio nel Cantone
La disciplina dell’articolo 24 vigente è abrogata giacché d’ora in poi dall’inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente (art. 102h cpv. 1 nLAsi). Siccome il rappresentante legale è chiamato a partecipare anche all’audizione sui motivi d’asilo (art. 102k cpv. 1 lett. b nLAsi), non occorre più la presenza di un rappresentante delle istituzioni di soccorso. Nel progetto per velocizzare le procedure d’asilo è pertanto abrogato l’articolo 30 LAsi che disciplina la partecipazione del rappresentante dell’istituzione di soccorso all’audizione. L’articolo 24 OAsi 1 precisa a livello esecutivo l’articolo 30 LAsi e può pertanto essere abrogato.
Per motivi sistematici, il presente articolo riprende senza modifiche materiali la disciplina dell’articolo 23 OAsi 1 vigente riguardante l’annuncio nel Cantone delle persone del settore dell’asilo. Siccome in futuro i richiedenti l’asilo saranno alloggiati in centri della Confederazione e siccome l’espressione «centri della Confederazione» è utilizzata quale iperonimo (cfr. art. 3 AP-OAsi 1), occorre adeguare la disposizione sotto il profilo redazionale. Occorre altresì adeguare il rimando tra parentesi.
Articolo 25 (abrogato)
L’articolo 25 OAsi 1 precisa a livello esecutivo l’articolo 30 LAsi vigente e definisce le modalità secondo cui le date delle audizioni sono comunicate alle istituzioni di soccorso. A fronte della revoca della disposizione sulla partecipazione del rappresentante dell’istituzione di soccorso all’audizione sui motivi d’asilo (art. 30 nLAsi), il presente articolo va parimenti revocato. Rimandiamo al riguardo anche al commento ad articolo 24 AP-OAsi 1.
Articolo 26 (abrogato)
L’articolo 26 OAsi 1 precisa a livello esecutivo l’articolo 30 LAsi, il quale disciplina la partecipazione del rappresentante dell’istituzione di soccorso all’audizione. A fronte dell’abrogazione dell’articolo 20 LAsi nel quadro della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo, il presente articolo va parimenti revocato. Rimandiamo al riguardo anche al commento ad articolo 24 AP-OAsi 1.
Articolo 34 (nuovo) Designazione del Cantone d’esecuzione
Ad capoverso 1
L’esecuzione dell’allontanamento disposto nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino compete al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione (art. 46 cpv. 1bisnLAsi). È derogato a questo principio unicamente in presenza di circostanze particolari. Queste sono disciplinate in maniera esaustiva a livello di ordinanza. In circostanze particolari la SEM designa quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento un Cantone che non sia il Cantone d’ubicazione (art. 45 cpv. 1 lett. f LAsi). Più tardi (dopo la notificazione della decisione di allontanamento) la competenza per l’esecuzione non può più essere trasferita a un altro Cantone. Il Consiglio federale può disciplinare a livello di ordinanza le deroghe a questo principio (vedi cpv. 2 di seguito).
Ad capoverso 2
Se un Cantone fornisce prestazioni speciali nella sua veste di Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione o di un aeroporto, esso è compensato mediante una riduzione del numero di richiedenti l’asilo assegnatigli in procedura ampliata (art. 21 cpv. 5 AP-OAsi 1). Sono considerate prestazioni speciali la messa a disposizione di posti di alloggio in centri della Confederazione, l’esecuzione delle partenze controllate agli aeroporti e la presa in carico delle persone assegnate in vista dell’esecuzione dell’allontanamento. Le detrazioni sono