Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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rette dalla dichiarazione congiunta della seconda conferenza nazionale sull’asilo del 28 marzo 2014 tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni.

L’attribuzione delle persone ai Cantoni avviene proporzionalmente alla popolazione (cfr. art. 21 cpv. 2 e 3 AP-OAsi 1). Se in virtù di questa chiave di riparto un Cantone si vede attribuire nel quadro della procedura ampliata un numero di persone inferiore a quello corrispondente alla riduzione concessagli quale compenso per le prestazioni speciali fornite in qualità di Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione (cfr. art. 21 cpv. 5 AP-OAsi 1), tale Cantone non è in grado di esaurire interamente la riduzione che gli spetta (riduzione del numero di persone attribuite nel quadro della procedura ampliata). Nel calcolo volto a stabilire se la riduzione concessa nel quadro dell’attribuzione per la procedura ampliata supera la quota parte proporzionale alla popolazione (vedi allegato 3) occorre parimenti considerare la quota parte minima di persone nel quadro della procedura ampliata (cfr. art. 21 cpv. 6 AP-OAsi 1). In questo modo è garantito che ogni Cantone prenda in carico la quota parte minima di persone nel quadro della procedura ampliata. Peraltro questo è l’unico modo di costatare quante persone sono effettivamente prese in carico da un Cantone nel quadro della procedura ampliata.

Per sgravare i Cantoni interessati occorre prevedere la possibilità di demandare a un altro Cantone la competenza per l’esecuzione degli allontanamenti. Questa delega può essere effettuata anche nel quadro di una disciplina derogatoria di durata determinata. La competenza per l’esecuzione degli allontanamenti va tuttavia demandata soltanto nella misura eccedente la capacità del Cantone di ubicazione di esaurire la riduzione per prestazioni speciali fornite.

Ad capoverso 3

Affinché la SEM possa designare quale Cantone responsabile per l’esecuzione degli allontanamenti un Cantone che non sia il Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione, i Cantoni di una regione procedurale devono convenire che è data una deroga conformemente al capoverso 2 e che occorre designare un altro Cantone quale Cantone di esecuzione. La SEM si attiva in tal senso solo previa pertinente comunicazione da parte della regione procedurale. A tal fine è ipotizzabile l’istituzione di un servizio centrale all’interno di una regione procedurale cui il Cantone di ubicazione possa rivolgersi quale primo interlocutore. Questo servizio centrale potrebbe poi assicurare il coordinamento con i rimanenti Cantoni della regione procedurale e incaricarsi della comunicazione alla SEM. Per sgravare i singoli Cantoni per quanto riguarda l’esecuzione degli allontanamenti è parimenti ipotizzabile la stipula di accordi «tecnici» tra i Cantoni senza che la SEM debba provvedere alla designazione di un nuovo Cantone competente per l’esecuzione (cfr. al riguardo anche art. 34a AP-OAsi 1).

In linea di massima, la SEM designa il nuovo Cantone incaricato di eseguire gli allontanamenti fondandosi sull’intesa raggiunta tra i Cantoni della regione procedurale, salvo ove giunga a una conclusione diversa.

Ad capoverso 4

La Confederazione indennizza al Cantone designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di partenza conformemente agli articoli 54 segg. OAsi 2 (in particolare spese di accompagnamento fino all’aeroporto, spese di viaggio, ecc.) e gli corrisponde l’importo forfettario per le spese di carcerazione conformemente all’articolo 15 OEAE nonché la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 28 OAsi 2. Il Cantone nuovamente designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento è compensato per le proprie prestazioni conformemente all’articolo 21 capoverso 5 (riduzione del numero di attribuzioni nella procedura ampliata).

Articolo 34a (nuovo) Sostegno reciproco dei Cantoni

Come già detto all’articolo 34 AP-OAsi 1, i Cantoni possono concludere accordi tecnici per sgravare il Cantone d’ubicazione di un centro della Confederazione nel settore dell’esecuzione. Con ciò è possibile evitare che il Cantone d’ubicazione sia sottoposto per