Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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lungo tempo a un carico molto maggiore degli altri Cantoni della medesima regione e non riesca ad assolvere i propri compiti nel settore dell’esecuzione degli allontanamenti. Una situazione di carico superiore alla media per un Cantone di ubicazione (di un centro di partenza) è la conseguenza di un numero costantemente elevato di allontanamenti da eseguire. La situazione di carico eccessivo deve perdurare da ameno sei mesi. Contrariamente alla deroga di cui all’articolo 34 capoverso 2 AP-OAsi 1, gli accordi cantonali non risultano in un trasferimento della competenza per l’esecuzione degli allontanamenti. Il Cantone di ubicazione del centro della Confederazione conserva la competenza per l’esecuzione degli allontanamenti. L’indennità può essere versata ai Cantoni che offrono il loro sostegno sia sotto forma di un importo di denaro sia sotto forma di una cessione della compensazione per prestazioni speciali conformemente all’articolo 21 capoverso 5 AP-OAsi1 (riduzione del numero di persone oggetto della procedura ampliata). Nel secondo caso, i Cantoni della regione comunicano tempestivamente alla SEM l’entità e la durata di questa cessione. L’iter esatto, in particolare per la cessione della compensazione, va concretizzato a livello di istruzioni.
Art. 34b Comunicazione delle autorità cantonali
Questa disposizione corrisponde all’articolo 34a OAsi 1 vigente senza modifiche materiali. Trattasi di una disposizione ripresa nell’OAsi 1 nel quadro dell’attuazione della modifica del 20 marzo 2015 del Codice penale e del Codice militare (iniziativa espulsioni) e entrata in vigore il 1° marzo 2017. La disposizione ha subito modifiche redazionali minime (sostituzione dell’espressione «constatazione del passaggio alla clandestinità» con «constatazione della partenza non controllata»).
Articolo 42 (abrogato)
L’articolo 42 OAsi 1 vigente è una disposizione esecutiva riferita all’articolo 62 LAsi. Quest’ultimo disciplina l’ammissione dei rifugiati agli esami federali per le professioni mediche. Il 1° settembre 2007 è entrata in vigore la legge del 23 giugno 200618 sulle professioni mediche universitarie (LPMed). La nuova legge disciplina unicamente le condizioni d’ammissione e non contiene più norme specifiche riguardanti i rifugiati (art. 12 LPMed). Con l’entrata in vigore della LPMed sono state abrogate le ordinanze menzionate all’articolo 42 OAsi 1. Pertanto occorre abrogare anche l’articolo 42 OAsi 1. La revoca dell’articolo 62 LAsi è prevista nel quadro di una futura revisione della LAsi.
Art. 44
Si tratta di un semplice adeguamento redazionale giacché la chiave di riparto per l’attribuzione ai Cantoni è ormai retta dai capoversi 2-6 dell’articolo 21 AP-OAsi 1.
Art. 48 rubrica Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria
Si tratta di un adeguamento redazionale. Siccome l’articolo 35 LAsi è stato revocato nel quadro della modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, occorre adeguare conseguentemente il rimando tra parentesi.
Art. 52
Siccome l’articolo 30 LAsi sulla partecipazione del rappresentante dell’istituzione di soccorso all’audizione sui motivi d’asilo è stato revocato nel quadro della modifica della LAsi per velocizzare le procedure, occorre qui stralciare il rimando tra parentesi all’articolo revocato.
18 RS 811.11