Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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notifica della decisione d’asilo negativa emanata in prima istanza (cpv. 5 e art. 102h cpv. 4 nLAsi). Grazie all’informazione rapida in merito alle probabilità e alla comunicazione celere in caso di rinuncia a interporre un ricorso da parte del rappresentante legale assegnato, il richiedente l’asilo può prepararsi per tempo a un eventuale ricorso e contattare per esempio un rappresentante legale di sua scelta. Ciò permette al richiedente di far valere senza limitazioni il proprio diritto di ricorso.

Ad capoverso 6

La consulenza e la rappresentanza legale all’aeroporto svolgono i medesimi compiti della consulenza e rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Tra essi figurano per esempio l’informazione e la consulenza ai richiedenti l’asilo nonché la rappresentanza legale in sede di ricorso (cfr. art. 102k nLAsi). Nel quadro della procedura all’aeroporto, il rappresentante legale è tuttavia tenuto a svolgere alcuni compiti supplementari. Come per i compiti del rappresentante legale nei centri della Confederazione (cfr. art. 102k cpv. 1 nLAsi), l’elenco non è esaustivo. Tra questi compiti supplementari da espletare all’aeroporto figurano in particolare la partecipazione all’interrogatorio sommario (lett. a), la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentiti (lett. b) e la presa di posizione in merito alla bozza di decisione negativa (lett. c).

L’indennizzo dei compiti di consulenza e rappresentanza all’aeroporto va fissato in un accordo con il fornitore di prestazioni. L’indennizzo da fissare nell’accordo comprende anche le spese amministrative e per il personale nonché le spese per una traduzione indipendente (cfr. art. 102k cpv. 2 nLAsi, applicabile anche alla procedura all’aeroporto). In linea di massima l’indennizzo è versato a titolo forfettario anche per la procedura all’aeroporto.

Articolo 52c (nuovo) Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di servizi

La SEM comunica al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale le date delle fasi procedurali cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare. Il fornitore di prestazioni comunica senza indugio tali date al rappresentante legale (cfr. art. 102j cpv. 1 nLAsi).

Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per motivi gravi scusabili (art. 102j cpv. 2 nLAsi).

Ad capoversi 1 e 2

La comunicazione delle date per le fasi procedurali nei centri della Confederazione o all’aeroporto è considerata tempestiva se la SEM ne informa il fornitore di servizi subito dopo la fissazione di tali date ma al più tardi un giorno lavorativo prima dell’espletamento della pertinente fase procedurale. Nel caso di un interrogatorio sommario previsto per le ore 14.00 del giorno lavorativo successivo, la data deve essere comunicata al fornitore di servizi entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente l’interrogatorio sommario (cpv. 1). Nel caso di un’audizione sui motivi d’asilo, la data dev’essere comunicata al fornitore di prestazioni con almeno due giorni di anticipo (cpv. 2). Ciò si giustifica a fronte dei lavori preparatori che incombono al rappresentante legale prima di un’audizione sui motivi d’asilo e che richiedono più tempo che non i lavori necessari per preparare le altre fasi procedurali. Non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte ricorrente o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede (cfr. art. 1c AP-OAsi 1).

Articolo 52d (nuovo) Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo

Se durante la procedura celere o all’aeroporto emerge che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione dell’asilo, la SEM redige una bozza della decisione negativa sull’asilo e la sottopone al fornitore di servizi (art. 102k cpv. 1 lett. c nLAsi e art. 52b cpv. 6 lett. c nonché 52d AP-OAsi 1). Il fornitore di servizi la mette tempestivamente a disposizione del rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto. Se il rappresentante legale non presenta o non presenta entro i termini fissati il proprio parere in merito alla bozza