Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine
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consultorio giuridico nel Cantone e il fornitore di servizi possono parimenti prendere accordi in merito alla ripartizione dei richiedenti l’asilo da rappresentare.
Ad capoverso 2
Se la rappresentanza legale assegnata non è disponibile durante la procedura ampliata, il richiedente l’asilo può rivolgersi al competente consultorio giuridico del Cantone d’attribuzione per essere rappresentato durante le fasi della procedura di prima istanza. Questo è il caso per esempio ove il richiedente l’asilo sia attribuito a un Cantone che non è il Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione e pertanto il rappresentante legale assegnato dovrebbe percorrere lunghi tragitti per svolgere i propri compiti. Un’altra costellazione possibile è quella in cui, a fronte di un ingente numero di domande d’asilo, le capacità in termini di rappresentanza legale nei centri della Confederazione o all’aeroporto arrivino ai propri limiti e, pertanto, i fornitori di servizi non riescano ad assumere i pertinenti incarichi nel quadro della procedura ampliata.
Se il richiedente stesso rinuncia alla rappresentanza legale assegnata, deve parimenti avere la possibilità di rivolgersi al competente consultorio giuridico del Cantone di attribuzione.
Se la competenza per la consulenza e la rappresentanza giuridica passa al consultorio giuridico del Cantone di attribuzione, l’ulteriore procedura è retta dai capoversi 3 e 4.
Ad capoversi 3, 4 e 5
La Confederazione versa al consultorio giuridico cantonale un’indennità per le attività di rappresentanza legale nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione nel quadro della procedura di prima istanza (art. 102l cpv. 2 nLAsi). Sono fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione le audizioni complementari sui motivi d’asilo e la concessione del diritto di essere sentiti (cpv. 5). Il diritto costituzionale di essere sentiti (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) poggia sul principio che una persona oggetto di una procedura ha diritto di esprimersi prima che sia emanata una pertinente decisione che la riguarda. Ciò significa che una persona oggetto di una procedura d’asilo ha diritto di essere sentita in merito a tutte le fasi procedurali rilevanti per la decisione, quindi, per esempio, anche in merito ai risultati dell’accertamento dell’identità, della maggiore età o dell’autenticità dei documenti.
Come detto, la presentazione di un eventuale ricorso contro la decisione sull’asilo non è considerata una fase della procedura di prima istanza rilevante per la decisione (cfr. commento ad art. 52a cpv. 1 AP-OAsi 1).
Affinché il consultorio giuridico disponga rapidamente delle necessarie informazioni in vista di un’eventuale consulenza e rappresentanza giuridica, il rappresentante legale assegnato presso il centro della Confederazione o all’aeroporto lo informa senza indugio in merito allo stato della procedura (cpv. 3 e art. 102k cpv. 1 lett. f nLAsi). Ciò consente al consultorio giuridico di assicurare anche a breve termine una consulenza e una rappresentanza a tutto campo. Se il richiedente l’asilo è d’accordo, le date delle prossime fasi procedurali rilevanti per la decisione e la decisione di prima istanza sull’asilo sono comunicate al consultorio giuridico competente (cpv. 3). Si tratta di un passo importante giacché il rapporto di mandato tra richiedente l’asilo e consultorio giuridico competente è instaurato unicamente con la presa di contatto nel quadro delle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione. In assenza di un pertinente consenso del richiedente l’asilo, le date nonché la decisione di prima istanza sull’asilo sono comunicate unicamente al richiedente stesso, non al consultorio giuridico (cfr. art. 12 cpv. 1 nLAsi).
Se il richiedente l’asilo non dà il proprio consenso alla comunicazione delle informazioni precitate, il consultorio giuridico competente può, ove il richiedente l’asilo non gli comunichi tempestivamente le date delle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM (cpv. 4), rinunciare a fornire la consulenza e la rappresentanza nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione. Il richiedente l’asilo dev’essere informato conseguentemente nel quadro del colloquio sulla partenza.