Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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Titolo prima dell’articolo 53

Sezione 4: Procedura di ricorso a livello federale (nuova)

Analogamente alla struttura della LAsi, anche nell’OAsi 1 occorre integrare nel capitolo 5 una nuova sezione riguardante la procedura di ricorso a livello federale.

Articolo 53 (abrogato)

Rimandiamo al riguardo al commento ad articolo 1c AP-OAsi1. La disciplina vigente del calcolo del termine di ricorso dev’essere applicabile anche alla procedura d’asilo di prima istanza e pertanto deve figurare nella parte generale dell’OAsi 1. L’articolo 53 OAsi 1 può pertanto essere abrogato. Nemmeno il rimando all’articolo 108 capoverso 2 LAsi contenuto nell’articolo 53 OAsi 1 vigente sarebbe più corretto giacché con l’entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d’asilo non è computato unicamente il termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito (cfr. art. 108 nLAsi).

Articolo 55bisDisposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013

Con la revisione della LAsi per velocizzare le procedure, la soppressione della possibilità di presentare una domanda d’asilo presso una rappresentanza svizzera all’estero, decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi del 28 settembre 2012, è trasposta a tempo indeterminato nel diritto ordinario.

Conformemente all’articolo 55bisOAsi 1 vigente, a tutte le domande d’asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all’estero prima del 29 settembre 2012, si applica l’articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 2008. Siccome la pertinente disciplina è limitata fino al 28 settembre 2019 ma deve essere applicabile anche oltre tale termine, occorre trasporla a tempo indeterminato nel diritto ordinario.