Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/71: 15.468 Iv.pa. «Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal» · 21 pagine

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Dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo sulla libera circolazione26 questi principi di coordinazione valgono anche in Svizzera.

Il progetto concerne il finanziamento dell’assicurazione sociale malattie. Modifica le norme riguardanti le forme particolari di assicurazione, che gli assicurati sono liberi di scegliere. Il diritto unionale applicabile in Svizzera non prevede disposizioni a questo riguardo. Il progetto è dunque compatibile con la legislazione europea.

5.2 Rapporto con il diritto del Consiglio d’Europa

La Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 garantisce il rispetto dei diritti economici e sociali fondamentali negli Stati Parte all’Accordo. Il diritto alla sicurezza sociale è sancito nell’articolo 12 della Carta sociale: le parti contraenti s’impegnano a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale, a mantenere il regime di sicurezza sociale a un livello soddisfacente, ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale e a prendere provvedimenti per garantire la parità di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle parti. La Svizzera ha sottoscritto la Carta sociale europea il 6 maggio 1976, ma il Parlamento ne ha rifiutato la ratifica nel 1987.

Con la Carta sociale europea (riveduta) del 3 maggio 1996 è stato aggiornato e adeguato il contenuto materiale della Carta del 1961. Si tratta al riguardo di un trattato separato che non abroga la Carta del 1961. Il diritto alla sicurezza sociale è sempre sancito nell’articolo 12. La Carta sociale riveduta è entrata in vigore il 1° luglio 1999. La Svizzera non ha ratificato questo strumento.

Il 16 settembre 1977 la Svizzera ha ratificato il Codice Europeo di Sicurezza sociale del 16 aprile 196427 escludendo l’applicazione della parte III sull’assistenza medica. Riguardo all’organizzazione dei sistemi di assicurazione sociale, il Codice Europeo di Sicurezza sociale prevede che rappresentanti delle persone protette debbano partecipare all’amministrazione o esservi associati con potere consultivo secondo condizioni prescritte se l’amministrazione non è a cura di un dipartimento governativo soggetto a un Parlamento. La legislazione nazionale può altresì prevedere la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorità (art. 71). Il Codice è completato da un Protocollo (non ratificato dalla Svizzera) contenente disposizioni che fissano un livello di sicurezza sociale più alto di quello indicato nelle disposizioni del Codice.

Il Codice Europeo di Sicurezza sociale (riveduto) del 6 novembre 1990 è un trattato distinto dal Codice Europeo di Sicurezza sociale e pertanto non lo sostituisce. Il Codice del 1990 amplia le norme del suo predecessore, estendendo per esempio il campo d’applicazione in termini di cerchie di persone interessate, riconoscendo nuove prestazioni e aumentando l’importo per le prestazioni in natura. Parallelamente introduce una maggiore flessibilità: le condizioni di ratifica, infatti, sono agevolate e le norme sono formulate in modo tale da prendere in considerazione per quanto possibile le normative nazionali. Il Codice riveduto è stato finora ratificato da un

26 RS 0.142.112.681

27 RS 0.831.104