Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/71: 15.468 Iv.pa. «Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal» · 21 pagine
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ria. Tale regola si applica anche a chi aveva scelto una franchigia di 500 franchi e, in quanto giovane adulto, avrebbe teoricamente la possibilità di mantenerla. Ciò è dovuto al fatto che gli assicuratori prevedono premi diversi per i minorenni e per i giovani adulti anche nel caso in cui la franchigia sia identica.
Minoranza (Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)
Vanno esentati dall’obbligo di mantenere la franchigia per tre anni non solo gli assicurati che compiono i 18 anni, ma anche quelli a cui è stata diagnosticata una malattia grave o cronica che presumibilmente cagionerà costi di entità superiore alla franchigia. Anche questa categoria di assicurati potrà quindi optare per un’altra franchigia per l’inizio dell’anno civile successivo. La minoranza della Commissione teme infatti che gli assicurati di condizioni economiche modeste stipulino franchigie elevate e si trovino in difficoltà economiche qualora abbiano la sventura di ammalarsi gravemente. Sottolinea inoltre che questi assicurati nel giro di tre anni possono anche ritrovarsi senza lavoro o a carico dell’aiuto sociale. È inoltre convinta che nel loro caso sia fuori luogo parlare di rafforzamento della responsabilità individuale. Con questa disposizione derogatoria intende dunque mitigare le difficoltà finanziarie di tali persone.
Art. 64 cpv. 2 lett. a
Poiché la nozione di «franchigia» è ora introdotta all’articolo 62 capoverso 2ter, in questo articolo la relativa definizione non è più necessaria.
Disposizioni transitorie
Cpv. 1
La forma particolare d’assicurazione con franchigia opzionale è stipulata in linea di principio per un anno civile. La franchigia opzionale scelta da un assicurato è inoltre automaticamente rinnovata, a meno che questi non manifesti l’intenzione contraria. In linea di principio questa decisione viene presa in autunno e si applica all’anno successivo. Sarebbe pertanto opportuno che la presente modifica di legge entrasse in vigore durante l’anno, affinché possa applicarsi a tutte le franchigie opzionali stipulate per l’anno successivo alla sua entrata in vigore, a prescindere dal fatto che l’assicurato intenda mantenere o no la franchigia prescelta.
Gli assicurati che prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno concluso una forma particolare di assicurazione con franchigia opzionale (art. 62 cpv. 2 lett. a LAMal), possono rinnovarla per tre anni od optare per un’altra franchigia per lo stesso periodo di tempo. Possono anche scegliere la franchigia ordinaria: così facendo, l’anno successivo avranno nuovamente la possibilità di optare per una franchigia opzionale della durata di tre anni.