Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/71: 15.468 Iv.pa. «Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal» · 21 pagine
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4.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Il progetto non ha ripercussioni sull’effettivo del personale federale. Le ripercussioni finanziarie summenzionate non dovrebbero avere pressoché alcun impatto neppure sul fabbisogno di personale dei Cantoni o degli assicuratori.
4.3 Attuabilità
Il progetto consiste nella modifica di una disposizione vigente. Non si prevedono pertanto problemi di attuazione.
4.4 Altre ripercussioni
Poiché soprattutto gli assicurati giovani in buona salute e con una solida situazione finanziaria possono esporsi al rischio insito in una franchigia triennale, si pone il quesito se gli assicurati dalla salute cagionevole e meno abbienti opteranno meno spesso per una franchigia opzionale o ne stipuleranno una meno elevata.
V’è inoltre da chiedersi se gli assicurati con una franchigia opzionale che sino al raggiungimento della franchigia ricorrono con cautela ai servizi del medico opteranno per una franchigia ordinaria, il che in caso di malattia potrebbe indurli ad avere un atteggiamento meno responsabile riguardo ai costi.
Poiché queste ripercussioni dipendono dal comportamento degli assicurati, il loro impatto non può essere stimato con maggiore precisione.
5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
5.1 Rapporto con il diritto dell’Unione europea
L’Unione europea prevede la libera circolazione dei lavoratori all’interno dei propri confini. Il diritto unionale non persegue tuttavia l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri godono infatti di ampia libertà nel determinare l’impostazione, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale.
Devono tuttavia osservare i principi di coordinamento, come per esempio il divieto della discriminazione, il calcolo dei periodi d’assicurazione e la fornitura delle prestazioni al di là delle frontiere, definiti nel regolamento (CE) n. 883/200424 e nel rispettivo regolamento d’applicazione (CE) n. 987/200925.