Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/71: 15.468 Iv.pa. «Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal» · 21 pagine

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Cpv. 2

Il progetto concede all’assicurato varie opzioni. L’esperienza insegna tuttavia che taluni assicurati non si curano di prendere una decisione al riguardo. V’è dunque da chiedersi come sia opportuno disciplinare il loro caso. Il fatto che la franchigia opzionale non possa essere modificata per tre anni accresce il rischio economico cui si espone l’assicurato, anche se questi mantiene la franchigia precedente. Gli assicuratori segnaleranno agli assicurati l’entrata in vigore della modifica di legge e li renderanno attenti alla durata triennale della franchigia, ma vi saranno comunque assicurati che ignoreranno tali informazioni.

Per i motivi suesposti, sarà assicurato con una franchigia opzionale della durata di tre anni soltanto chi avrà comunicato per scritto di voler mantenere o scegliere una di tali franchigie. Questa condizione può essere adempiuta anche mediante la compilazione di un modulo online, senza che sia a tal fine necessaria una firma autografa o una firma elettronica qualificata (a differenza di quanto prevede il diritto privato agli art. 13 e 14 del Codice delle obbligazioni17). Poiché la scelta di una franchigia opzionale presuppone che l’assicurato prenda l’iniziativa, è lecito presumere che questi sia cosciente del fatto che questa decisione lo legherà per tre anni. In caso di inerzia dell’assicurato, l’assicuratore sarà invece tenuto ad applicare (o mantenere) la franchigia ordinaria. In tal modo si impedisce che gli assicurati con una franchigia opzionale si accollino senza volerlo un rischio economico maggiore derivante dal fatto che per tre anni la franchigia in questione non può essere modificata.

Ne consegue dunque che, al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche gli assicurati che hanno già una franchigia opzionale saranno tenuti a dichiarare per scritto che intendono mantenerla. A dispetto degli avvertimenti degli assicuratori, potranno comunque esservi assicurati che, nonostante intendano mantenere la franchigia opzionale, non comunicheranno per scritto la loro volontà, in particolare poiché sinora la scelta di una franchigia opzionale si applicava automaticamente anche all’anno successivo. In assenza di una dichiarazione scritta, gli assicuratori dovranno dunque applicare a questi assicurati la franchigia ordinaria. Questi ultimi si renderanno conto dell’accaduto al più tardi nel momento in cui riceveranno il conteggio dei premi, il cui importo sarà dunque più elevato, e potranno optare per una franchigia opzionale soltanto nell’anno seguente. Il fatto che, contro il loro volere, alcuni assicurati possano ritrovarsi per un anno con una franchigia ordinaria e con premi più elevati è comunque da ritenersi il male minore rispetto al caso degli assicurati che, senza volerlo, si espongono al rischio di una franchigia opzionale che per tre anni non può essere modificata.

17 RS 220