Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/71: 15.468 Iv.pa. «Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal» · 21 pagine
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Sempreché la LAMal non preveda eccezioni, l’assicuratore è tenuto a riscuotere dai propri assicurati premi uguali (art. 61 cpv. 1 LAMal). La LAMal prevede differenze tra le fasce d’età, le regioni di premio e i modelli assicurativi. L’assicuratore deve tuttavia riscuotere lo stesso premio dagli assicurati che hanno scelto una determinata franchigia opzionale, a prescindere dal fatto che si tratti del primo, del secondo o del terzo anno di applicazione di tale forma particolare di assicurazione.
La nuova disposizione non si applica alle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni. Durante i tre anni in cui non ha la possibilità di cambiare la franchigia, l’assicurato può infatti, conformemente a quanto previsto da LAMal e OAMal, aderire a tale forma particolare di assicurazione o uscirne, nonché passare da un modello all’altro (ad esempio dal modello del medico di famiglia al modello HMO).
Secondo l’articolo 7 capoverso 1 LAMal, l’assicurato può cambiare assicuratore per la fine d’un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi. Per la forma particolare d’assicurazione con franchigie opzionali, il Consiglio federale ha stabilito che il cambiamento dell’assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 LAMal (art. 94 cpv. 2 OAMal). Poiché di norma gli assicuratori stabiliscono i premi e gli sconti di premio per un anno civile, anche con le nuove norme gli assicurati che hanno stipulato una forma particolare di assicurazione con franchigie opzionali potranno cambiare assicuratore in linea di principio soltanto per la fine di un anno civile.
L’assicurato può cambiare assicuratore conformemente all’articolo 7 capoversi 2, 3 e 4 LAMal a condizione che il nuovo assicuratore offra la stessa franchigia. In caso contrario, non potrà cambiare assicuratore sino allo scadere dei tre anni. In deroga all’articolo 7, neppure gli assicurati in mora possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione (art. 64a cpv. 6 LAMal). Secondo la vigente OAMal, l’assicurato che cambia assicuratore nel corso dell’anno civile può mantenere la franchigia scelta presso il precedente assicuratore sempreché il nuovo assicuratore eserciti tale forma di assicurazione (art. 94 cpv. 3 OAMal).
Dato che l’assicurato può cambiare assicuratore ma deve mantenere la franchigia opzionale per tre anni, il precedente assicuratore è tenuto a comunicare a quello nuovo l’importo della franchigia e la data da cui decorrono i tre anni. Poiché l’assicurato può aver optato sia per la franchigia ordinaria sia per una franchigia opzionale, si presume che il precedente assicuratore possa comunicare a quello nuovo anche che l’assicurato ha scelto la franchigia ordinaria.
Con la nuova normativa ci si propone in primo luogo di impedire che l’assicurato riduca la franchigia poiché prevede di far capo alle prestazioni dell’assicuratore. Si pone dunque il quesito se l’assicurato possa tuttavia aumentarla. In caso affermativo, occorrerebbe stabilire se con l’aumento della franchigia il termine di tre anni ricominci a decorrere o prosegua il suo decorso. L’assicuratore dovrebbe comunque registrare l’avvenuto aumento della franchigia. Per impedire che ne derivi un aumento dei costi amministrativi degli assicuratori, si ritiene opportuno negare all’assicurato la facoltà di aumentare la franchigia durante il termine di tre anni.