Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/71: 15.468 Iv.pa. «Rafforzamento della responsabilità individuale nella LAMal» · 21 pagine

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2.4 Soluzioni scartate

Un sistema che preveda una durata pluriennale del rapporto contrattuale relativo a forme particolari d’assicurazione può essere strutturato secondo modalità differenti. La Commissione ha pertanto esaminato più opzioni. Dopo aver soppesato pro e contro, le varianti qui appresso sono tuttavia state scartate.

A giudizio della Commissione, la variante secondo cui gli assicuratori possono offrire, oltre a contratti della durata di tre anni, contratti di durata diversa, avrebbe accresciuto oltremisura il numero delle tariffe dei premi e, di conseguenza, la complessità del sistema, ragione per cui è stata accantonata. Il cambiamento di assicuratore sarebbe inoltre risultato più complesso, in quanto gli assicurati avrebbero dovuto trovare un assicuratore che offrisse la stessa durata contrattuale e la stessa tariffa dei premi.

Sono state scartate anche le varianti che prevedono di subordinare il cambiamento di assicuratore a condizioni supplementari come ad esempio un aumento dei premi superiore alla media. La Commissione ha bocciato anche i modelli con premi fissi e una durata contrattuale più lunga, in particolare poiché sarebbe difficile stimare i costi e stabilire l’importo di un premio applicato sull’arco di più anni.

Un’altra variante esaminata prevedeva di estendere la durata pluriennale del contratto non solo alle forme particolari di assicurazione con franchigie opzionali, ma anche ai modelli con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Ha deposto a sfavore di questa soluzione la complessità della normativa necessaria per concretizzarla, senza contare che essa avrebbe avuto un effetto inibente sulla propensione a innovare degli assicuratori.

2.5 La normativa proposta

Per ottimizzare il sistema attuale senza rivoluzionarlo, la Commissione ha dunque cercato di individuare una misura funzionale allo scopo e di facile applicazione. Nel redigere il progetto si è pertanto concentrata volutamente sulla durata pluriennale della forma particolare di assicurazione con franchigie opzionali. A suo giudizio, le altre varianti avrebbero complicato eccessivamente il sistema e accresciuto in ugual misura la densità normativa.

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone di modificare la LAMal come segue: gli assicurati che stipulano una forma particolare di assicurazione con franchigie opzionali non potranno modificare la franchigia prescelta per tre anni civili; per questa forma particolare di assicurazione le franchigie della durata di un anno non saranno dunque più ammesse. Tale regola concerne soltanto le franchigie opzionali e non avrà alcuna ripercussione sui modelli assicurativi con scelta limitata dei fornitori di prestazioni, che potranno dunque essere cambiati ogni anno.

Durante i tre anni di applicazione della franchigia, gli assicuratori possono nondimeno modificare le tariffe dei premi. Restano peraltro liberi di offrire o meno assicurazioni con franchigie opzionali.

Durante i tre anni in questione gli assicurati potranno cambiare assicuratore o il modello con scelta limitata dei fornitori di prestazioni oppure rinunciare a una forma