Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 28 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728
6 Verbale dei risultati relativi alla nuova disciplina dello scambio di dati tra APMA e autorità migratorie cantonali
Il 12 febbraio e il 14 marzo 2018 sono stati svolti dei colloqui inerenti la nuova disciplina dello scambio di dati tra le APMA e le autorità migratorie cantonali. In virtù dell’articolo 7 capoverso 2 della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061) sono state invitate a questi colloqui anche l’ASM e la COPMA. Conformemente all’articolo 20 capoverso 3 dell’ordinanza sulla consultazione (OCo; RS 172.061.1) il verbale dei risultati di queste sedute è parte integrante del presente rapporto.
Nel quadro di questi colloqui sono stati trovati accordi negli ambiti seguenti:
– Lo scambio di dati tra le APMA e le autorità migratorie cantonali dev’essere ulterior-
mente armonizzato a livello svizzero. In questo contesto occorre definire l’obbligo di notifica delle APMA in maniera ancor più oggettiva e concreta.
– Un obbligo generale per le APMA di notificare tutte le misure disciplinari richieste costi-
tuirebbe un onere eccessivo per tutte le autorità coinvolte. Pertanto sarebbe opportuno limitare lo scambio di dati ai casi in cui ciò appaia pertinente e necessario.
– Per quanto riguarda le misure di protezione del minore, la privazione del diritto di cu-
stodia del genitore (art. 310 del codice civile [CC]), la privazione dell’autorità parentale (art. 311–312 CC) e la nomina di un tutore (art. 327a CC), come anche, per quanto riguarda le misure di protezione dell’adulto, le curatele di rappresentanza con pertinenti limiti (art. 394 cpv. 2 CC) e la curatela generale (art. 398 CC) sono considerate pertinenti.
– È invece opportuno astenersi da un obbligo generale di notifica in caso di curatela di
rappresentanza (art. 395 CC) e di curatela educativa (art. 308 CC).
– In funzione della situazione, anche altre misure ordinate dall’APMA potrebbero avere
un’incidenza sulle decisioni delle autorità migratorie cantonali.
– L’ASM e la COPMA si dichiarano disposte a fissare in una circolare congiunta le altre
misure da sottoporre all’obbligo di notifica.