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Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine

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Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti

2. Codice penale svizzero del 21 dicembre 193713

Art. 367 cpv. 2 lett. c

2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:

c. Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria nonché per l’analisi di transazioni, il rilascio e il riesame di autorizzazioni di acquisto, il trattamento di segnalazioni di sospetto, il perseguimento e il giudizio dei reati ai sensi della legge del (data) sui precursori;

3. Legge federale del 13 giugno 200814 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

Art. 10 cpv. 4 lett. e

4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):

e. fedpol per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (data) sui precursori.

Art. 11 cpv. 5 lett. e

5 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

e. fedpol per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (data) sui precursori.

Art. 12 cpv. 6 lett. d

6 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

d. fedpol per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (data) sui precursori.

Art. 15 cpv. 1 lett. l

1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:

13 RS 311.0

14 RS 361