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Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine
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Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti
2. Codice penale svizzero del 21 dicembre 193713
Art. 367 cpv. 2 lett. c
2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:
c. Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria nonché per l’analisi di transazioni, il rilascio e il riesame di autorizzazioni di acquisto, il trattamento di segnalazioni di sospetto, il perseguimento e il giudizio dei reati ai sensi della legge del (data) sui precursori;
3. Legge federale del 13 giugno 200814 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 10 cpv. 4 lett. e
4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):
e. fedpol per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (data) sui precursori.
Art. 11 cpv. 5 lett. e
5 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
e. fedpol per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (data) sui precursori.
Art. 12 cpv. 6 lett. d
6 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
d. fedpol per analizzare transazioni, per rilasciare e riesaminare autorizzazioni di acquisto e per trattare segnalazioni di sospetto ai sensi della legge del (data) sui precursori.
Art. 15 cpv. 1 lett. l
1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
13 RS 311.0
14 RS 361