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Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine
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Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti
e. Sistema d’informazione Schengen;
f. registro nazionale di polizia;
g. sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol;
h. «Index SIC» del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
i. sistema d’informazione sul casellario giudiziale;
j. sistema d’informazione sui documenti d’identità ai sensi dell’articolo 11 della legge del 22 giugno 20012 sui documenti d’identità;
k. sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.
2 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni, segnatamente le autorità di perseguimento penale, l’AFD, le autorità dello stato civile e le autorità del controllo abitanti forniscono a fedpol, su sua richiesta, informazioni utili a individuare e valutare possibili minacce correlate ai precursori.
3 I dati personali possono essere raccolti anche tramite l’analisi automatizzata di fonti accessibili al pubblico.
Art. 16 Scambio d’informazioni
1 Durante il trattamento delle richieste per il rilascio di autorizzazioni di acquisto e in caso di avvenimenti sospetti, fedpol può scambiare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, con le autorità partner nazionali e internazionali.
2 I dati personali in relazione con avvenimenti sospetti sono divulgati soltanto se tale divulgazione è necessaria per prevenire un pericolo per le persone o gli oggetti.
Art. 17 Sistema d’informazione
1 Per adempiere i suoi compiti ai sensi della presente legge, fedpol gestisce un sistema d’informazione. Può trattarvi dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione.
2 Nel quadro dell’analisi delle transazioni, del trattamento delle richieste per il rilascio di autorizzazioni di acquisto, del riesame periodico delle autorizzazioni di acquisto e del trattamento delle segnalazioni di sospetto, fedpol verifica se vi è motivo di ritenere che i precursori possano essere utilizzati per compiere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro oggetti. A tal fine fedpol è autorizzato a confrontare le informazioni di cui all’articolo 18.
Art. 18 Contenuto del sistema d’informazione
Il sistema d’informazione contiene le informazioni seguenti:
a. i dati concernenti la registrazione di transazioni;