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Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine

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Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 26 Infrazioni in materia di fornitura

1 Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge o delle pertinenti disposizioni d’esecuzione, non registra una transazione (art. 3 e 11 cpv. 2), fornisce un precursore a un utilizzatore privato sprovvisto della necessaria autorizzazione di acquisto (art. 3 e 11 cpv. 3) o fornisce un precursore la cui fornitura è vietata (art. 3 e 5), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa.

3 Se l’autore conosce personalmente l’utilizzatore e sa che quest’ultimo acquista il precursore per uso privato e intende farne un uso legale, è punito con una multa. Nei casi di lieve entità si può abbandonare il procedimento o prescindere da una pena. Può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 27 Detenzione, importazione o esportazione illecite

1 Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge o delle pertinenti disposizioni d’esecuzione, detiene un precursore (art. 4), è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

2 Chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge, non registra preventivamente l’importazione di un precursore acquistato all’estero (art. 8), non dispone della necessaria autorizzazione di acquisto (art. 8) o esporta un precursore senza soddisfare i requisiti pertinenti (art. 9), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3 Se l’autore detiene, importa o esporta il precursore per uso privato e con l’intenzione di farne un uso legale, è punito con una multa. Nei casi di lieve entità si può abbandonare il procedimento o prescindere da una pena. Può essere pronunciato un ammonimento.

4 I precursori sono confiscati. Se è applicabile il capoverso 3, la confisca è eseguita in virtù dell’articolo 69 capoverso 1 del Codice penale7.

Art. 28 Conseguimento fraudolento di un’autorizzazione di acquisto

1 Chiunque ottiene un’autorizzazione di acquisto in modo fraudolento fornendo indicazioni false o incomplete, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

2 Nei casi di lieve entità, la pena è la multa. Il procedimento può essere abbandonato o si può prescindere da una pena. Può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 29 Preparazione e detenzione di sostanze esplodenti

1 L’utilizzatore privato che prepara sostanze esplodenti (art. 13 cpv. 1), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

7 RS 311.0