Progetto
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti
e. importazione: introduzione sul territorio svizzero;
f. esportazione: uscita dal territorio svizzero.
Sezione 2: Restrizioni di accesso
Art. 3
1 Il Consiglio federale allestisce un elenco dei precursori per i quali sussiste il rischio di uso abusivo. In tale contesto tiene conto del diritto internazionale.
2 Per ciascun precursore di cui al capoverso 1, esso definisce le concentrazioni alle quali si applicano i seguenti livelli di accesso:
a. accesso libero;
b. accesso soggetto a registrazione;
c. accesso soggetto a registrazione e autorizzazione;
d. nessun accesso.
3 Nel definire i livelli di accesso, il Consiglio federale tiene conto soprattutto delle proprietà e della pericolosità del precursore, del rischio di uso abusivo e del diritto internazionale.
Sezione 3: Utilizzatori privati
Art. 4 Detenzione di precursori
1 La detenzione di precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera b da parte di utilizzatori privati è permessa soltanto se l’acquisto o l’importazione è stata registrata.
2 La detenzione di precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c da parte di utilizzatori privati è permessa soltanto se questi ultimi dispongono della pertinente autorizzazione di acquisto e se l’acquisto o l’importazione è stata registrata.
3 La detenzione di precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera d non è permessa a utilizzatori privati.
Art. 5 Trasferimento di precursori
Agli utilizzatori privati è vietato trasferire precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b–d.
Art. 6 Rilascio dell’autorizzazione di acquisto
1 Per poter accedere ai precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c, gli utilizzatori privati presentano una richiesta all’Ufficio federale di polizia (fedpol).
2 La richiesta deve contenere le indicazioni seguenti: