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Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine

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Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti

e. importazione: introduzione sul territorio svizzero;

f. esportazione: uscita dal territorio svizzero.

Sezione 2: Restrizioni di accesso

Art. 3

1 Il Consiglio federale allestisce un elenco dei precursori per i quali sussiste il rischio di uso abusivo. In tale contesto tiene conto del diritto internazionale.

2 Per ciascun precursore di cui al capoverso 1, esso definisce le concentrazioni alle quali si applicano i seguenti livelli di accesso:

a. accesso libero;

b. accesso soggetto a registrazione;

c. accesso soggetto a registrazione e autorizzazione;

d. nessun accesso.

3 Nel definire i livelli di accesso, il Consiglio federale tiene conto soprattutto delle proprietà e della pericolosità del precursore, del rischio di uso abusivo e del diritto internazionale.

Sezione 3: Utilizzatori privati

Art. 4 Detenzione di precursori

1 La detenzione di precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera b da parte di utilizzatori privati è permessa soltanto se l’acquisto o l’importazione è stata registrata.

2 La detenzione di precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c da parte di utilizzatori privati è permessa soltanto se questi ultimi dispongono della pertinente autorizzazione di acquisto e se l’acquisto o l’importazione è stata registrata.

3 La detenzione di precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera d non è permessa a utilizzatori privati.

Art. 5 Trasferimento di precursori

Agli utilizzatori privati è vietato trasferire precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b–d.

Art. 6 Rilascio dell’autorizzazione di acquisto

1 Per poter accedere ai precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c, gli utilizzatori privati presentano una richiesta all’Ufficio federale di polizia (fedpol).

2 La richiesta deve contenere le indicazioni seguenti: