Progetto

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto

Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti

6Nell’articolo 8a «commercializzati» è sostituito con «messi a disposizione sul mercato».

7Nell’articolo 33 capoverso 3 «messi in commercio» è sostituito con «messi a disposizione sul mercato».

Art. 1 cpv. 1

1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi messi a disposizione sul mercato o fabbricati, sulla base di una pertinente autorizzazione di fabbricazione, per uso proprio, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco. Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.

Art. 3, rubrica e cpv. 1

Operazione

1 Per operazione s’intende qualsiasi attività con esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l’importazione, la fornitura, l’acquisto, l’impiego e la distruzione.

Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c

2 Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge:

c. i prodotti e i preparati esplosivi, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive.

Art. 9 cpv. 3

3 Sono fatte salve le disposizioni della legge del (data) sui precursori relative alla preparazione di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati.

Art. 14a

Rifiuto di autorizzazioni, di permessi d’acquisto e di permessi d’uso

1 Se sussiste un motivo d’impedimento, l’autorità competente può rifiutare o revocare a una persona l’autorizzazione di fabbricazione o d’importazione, il permesso d’acquisto o il permesso d’uso.

2 Sussiste un motivo s’impedimento se:

a. la persona è sottoposta a curatela generale o è rappresentata da un mandatario designato con mandato precauzionale;

b. vi sono indizi secondo cui la persona potrebbe utilizzare, manipolare o custodire esplosivi o pezzi pirotecnici in modo tale da esporre a pericolo se stessa o terzi;