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Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine

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Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti

a. le generalità del richiedente;

b. le informazioni sul precursore;

c. l’uso previsto del precursore;

d. se del caso, l’esportazione prevista del precursore (art. 9 cpv. 1).

3 Fedpol rilascia un’autorizzazione di acquisto se il richiedente è maggiorenne, se è domiciliato in Svizzera, se indica un uso previsto plausibile e se non sussiste alcun motivo d’impedimento.

4 Sussiste un motivo d’impedimento se:

a. il richiedente è sottoposto a curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;

b. vi sono indizi secondo cui il richiedente potrebbe utilizzare, manipolare o custodire il precursore in modo tale da esporre a pericolo se stesso o terzi;

c. il richiedente è iscritto nel casellario giudiziale per un reato tale da far temere che possa commettere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro oggetti oppure che possa contribuire alla commissione di simili reati; o

d. vi è motivo di ritenere che il richiedente possa commettere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro oggetti oppure contribuire alla commissione di simili reati.

5 Se per l’uso previsto indicato si può ricorrere a una sostanza alternativa, fedpol può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione di acquisto. Fedpol informa la persona interessata di questa soluzione alternativa.

6 L’autorizzazione di acquisto è rilasciata per uno o più precursori e ha una validità massima di tre anni. Può essere corredata di oneri e condizioni.

Art. 7 Revoca dell’autorizzazione di acquisto

1 Durante la durata di validità dell’autorizzazione di acquisto, fedpol può riesaminare periodicamente se i presupposti per il rilascio sono ancora adempiuti.

2 Se i presupposti non sono più adempiuti, fedpol può revocare l’autorizzazione di acquisto. Può confiscare i precursori acquistati sulla base dell’autorizzazione di acquisto revocata.

3 Il Consiglio federale definisce i criteri per la verifica e la revoca dell’autorizzazione di acquisto.

Art. 8 Importazione di precursori

1 Gli utilizzatori privati possono importare precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c soltanto se:

a. hanno preventivamente registrato l’importazione per via elettronica e

b. nel caso dei precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c, dispongono della necessaria autorizzazione di acquisto.