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Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine

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Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti

2 Su richiesta dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD), gli utilizzatori privati documentano la registrazione e il rilascio dell’autorizzazione di acquisto e forniscono tutte le informazioni utili.

3 Alla registrazione elettronica si applica, per analogia, l’articolo 11.

Art. 9 Esportazione di precursori

1 Gli utilizzatori privati possono esportare precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c soltanto se questi ultimi sono stati acquistati legalmente. L’esportazione prevista deve figurare nella registrazione dell’acquisto e nella richiesta per il rilascio dell’autorizzazione di acquisto.

2 Su richiesta dell’AFD, gli utilizzatori privati documentano la registrazione e il rilascio dell’autorizzazione di acquisto e forniscono tutte le informazioni utili.

Art. 10 Messa al sicuro provvisoria di precursori

1 L’AFD mette al sicuro provvisoriamente i precursori che non sono stati registrati in modo regolare o per i quali non esiste un’autorizzazione di acquisto.

2 Essa sporge denuncia a fedpol salvo laddove il perseguimento e il giudizio dell’infrazione siano di sua competenza.

Sezione 4: Messa a disposizione di precursori sul mercato

Art. 11 Fornitura a utilizzatori privati

1 Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b o c, può fornirli a utilizzatori privati soltanto se questi ultimi sono in possesso di un passaporto svizzero, di una carta d’identità svizzera o di un titolo di soggiorno svizzero.

2 Durante la fornitura, chi fornisce il precursore deve registrare nel sistema d’informazione di cui all’articolo 17 le seguenti indicazioni:

a. le generalità dell’utilizzatore privato cui è fornito il precursore, il numero del suo passaporto, della sua carta d’identità o del suo titolo di soggiorno;

b. il metodo di pagamento e, se del caso, il numero della carta di debito o di credito utilizzata;

c. le indicazioni sul precursore;

d. le indicazioni dell’utilizzatore privato sull’uso previsto del precursore;

e. le indicazioni sulla transazione;

f. se del caso, le indicazioni sull’autorizzazione di acquisto;

g. se del caso, l’esportazione prevista del precursore (art. 9 cpv. 1).

3 Durante la fornitura di precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c, chi effettua la fornitura deve inoltre verificare nel sistema d’informazione di cui