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Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine

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Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti

all’articolo 17 se l’utilizzatore privato dispone di un’autorizzazione di acquisto per il precursore in questione.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Provvede a una procedura di registrazione quanto più semplice possibile.

Art. 12 Etichettatura

1 Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b o c deve assicurarsi che siano etichettati.

2 Il Consiglio federale definisce i requisiti in materia di etichettatura.

Sezione 5: Preparazione e detenzione di sostanze esplodenti

Art. 13

1 Agli utilizzatori privati è vietata la preparazione di sostanze esplodenti.

2 È vietata la detenzione di sostanze esplodenti preparate ai sensi del capoverso 1.

Sezione 6: Segnalazione di sospetto

Art. 14

1 Gli avvenimenti sospetti correlati ai precursori, quali furti, sparizioni o transazioni sospette, possono essere segnalati a fedpol.

2 Fedpol gestisce un apposito servizio di contatto e mette in atto misure di sensibilizzazione.

Sezione 7: Trattamento dei dati e sistema d’informazione

Art. 15 Raccolta di informazioni

1 Nel quadro dell’analisi delle forniture e importazioni registrate di precursori (transazioni), del trattamento delle richieste per il rilascio di autorizzazioni di acquisto, del riesame periodico delle autorizzazioni di acquisto e del trattamento delle segnalazioni di sospetto, fedpol può accedere ai sistemi d’informazione seguenti mediante procedura di richiamo:

a. sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione;

b. sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali;

c. sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale;

d. sistema di ricerca informatizzato di polizia;