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Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 16 pagine
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Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti
all’articolo 17 se l’utilizzatore privato dispone di un’autorizzazione di acquisto per il precursore in questione.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Provvede a una procedura di registrazione quanto più semplice possibile.
Art. 12 Etichettatura
1 Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b o c deve assicurarsi che siano etichettati.
2 Il Consiglio federale definisce i requisiti in materia di etichettatura.
Sezione 5: Preparazione e detenzione di sostanze esplodenti
Art. 13
1 Agli utilizzatori privati è vietata la preparazione di sostanze esplodenti.
2 È vietata la detenzione di sostanze esplodenti preparate ai sensi del capoverso 1.
Sezione 6: Segnalazione di sospetto
Art. 14
1 Gli avvenimenti sospetti correlati ai precursori, quali furti, sparizioni o transazioni sospette, possono essere segnalati a fedpol.
2 Fedpol gestisce un apposito servizio di contatto e mette in atto misure di sensibilizzazione.
Sezione 7: Trattamento dei dati e sistema d’informazione
Art. 15 Raccolta di informazioni
1 Nel quadro dell’analisi delle forniture e importazioni registrate di precursori (transazioni), del trattamento delle richieste per il rilascio di autorizzazioni di acquisto, del riesame periodico delle autorizzazioni di acquisto e del trattamento delle segnalazioni di sospetto, fedpol può accedere ai sistemi d’informazione seguenti mediante procedura di richiamo:
a. sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione;
b. sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali;
c. sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale;
d. sistema di ricerca informatizzato di polizia;