Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine

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denuncia necessita, almeno per i trattati più importanti, dell’approvazione dell’Assemblea federale» (Gewaltenteilung, Berna 1994, pag. 666).

In tutte le ricerche recenti che si sono occupate di questa tematica non soltanto a titolo accessorio nel quadro di un commento generale del diritto pubblico, ma in modo approfondito, l’interpretazione predominante vuole che all’Assemblea federale spettino competenze più o meno ampie di partecipazione o di codecisione in materia di denuncia di trattati internazionali.

BERNHARD EHRENZELLER ha studiato la questione nel dettaglio ed esaminato attentamente gli argomenti contrari (Legislative Gewalt und Aussenpolitik, Basilea/Francoforte 1993, pag. 537-553). Parte dal presupposto «che l’Assemblea federale detiene un diritto costituzionale di partecipazione alle denunce importanti». [trad.] Ritiene che una denuncia da parte del Consiglio federale sia soggetta a una delega di competenze da parte dell’Assemblea federale (ibid., pag. 544). DANIEL THÜRER/FRANZISKA ISLIKER sostengono che «l’Assemblea federale dovrebbe piuttosto partecipare caso per caso alla decisione determinate se una denuncia è giustificata o addirittura s’impone» (St. Galler Komm. BV, Zurigo 2008, art. 166, N 57). I criteri che permettono di definire i casi nei quali tale partecipazione dovrebbe aver luogo sono però poco chiari. NINA BLUM, VERA NAEGELI E ANNE PETERS hanno dedicato un saggio a questo tema (Die verfassungsmässigen Beteiligungsrechte der Bundesversammlung und des Stimmvolkes an der Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in: ZBl 2013, pag. 527–562) e sono giunti alla seguente conclusione: «La denuncia di un trattato che contiene disposizioni fondamentali che disciplinano diritti e doveri delle persone deve essere approvata dall’Assemblea federale» [trad.] (ibid., pag. 543). Nel suo recente commento della Costituzione (Basler Komm. BV, Basilea 2015, art. 184, N 27) anche JÖRG KÜNZLI si schiera decisamente a favore del principio dell’atto contrario, e quindi del parere della CIP del Consiglio degli Stati.

2.2.4 Digressione: competenza di concludere, di modificare e di denunciare convenzioni intercantonali

È interessante gettare uno sguardo comparativo sul diritto interno dei Cantoni: alla stregua della Confederazione che assume obblighi contrattuali nei confronti di altri Stati, i Cantoni concludono fra loro convenzioni intercantonali. I Governi cantonali negoziano e firmano le convenzioni; i Parlamenti cantonali approvano la conclusione delle convenzioni, nella misura in cui contemplano disposizioni importanti che contengono norme di diritto conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale; convenzioni di questo genere sottostanno di regola al referendum. Diverse costituzioni cantonali prevedono esplicitamente la competenza del Parlamento di approvare la denuncia delle convenzioni (GL, SH, AR, AI, SG). Ma anche laddove la competenza di denunciare le convenzioni non è disciplinata in modo esplicito,