Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine

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Tuttavia, la questione della denuncia di trattati importanti è stata recentemente sollevata. È vero che l’iniziativa «contro l’immigrazione di massa», approvata il 9 febbraio 2014, chiedeva soltanto la rinegoziazione e l’adeguamento di trattati con un intento ben preciso. La questione di sapere se, qualora quest’obiettivo non fosse stato raggiunto, occorresse denunciare i trattati in questione si era tuttavia posta, anche se il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento si erano dichiarati contrari. L’iniziativa popolare «Stop alla sovrappopolazione – sì alla conservazione delle basi naturali della vita», respinta da Popolo e Cantoni il 30 novembre 2014, chiedeva esplicitamente, se necessario, la denuncia di trattati in contraddizione con gli obiettivi del proposto articolo 73a della Costituzione federale (Cost.) per una limitazione dell’immigrazione. L’iniziativa «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri», attualmente pendente, propone con il suo progetto di articolo 56a Cost. una formulazione analoga, anche se presentata in modo più generale: «In caso di contraddizione» fra diritto costituzionale e trattati internazionali che non sono stati sottoposti a referendum, «[Confederazione e Cantoni] adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione».

Anche a prescindere dalle questioni che si porrebbero in caso di un’eventuale attuazione delle iniziative menzionate, sarebbe fondamentale rispondere chiaramente a una potenziale questione così rilevante. È estremamente importante per la legittimità delle decisioni politiche che le regole siano stabilite «prima del fischio d’inizio della partita» e non durante lo svolgimento di quest’ultima.

La Commissione è convinta che il diritto costituzionale in vigore disciplini già chiaramente la questione: le competenze in materia di conclusione di trattati internazionali devono valere anche per la denuncia e la modifica di questi stessi trattati. Se la competenza di approvare la conclusione di un trattato spetta a Popolo e Cantoni (referendum obbligatorio), soltanto al Popolo (referendum facoltativo) o all’Assemblea federale, allora deve valere la stessa competenza anche per l’approvazione della denuncia o della modifica di questo stesso trattato (cfr. in merito n. 2.2). Questo non significa che l’attribuzione delle competenze debba seguire gli stessi criteri formali applicati alla legislazione interna; determinanti nel diritto internazionale dovrebbero essere piuttosto i criteri materiali (cfr. in merito n. 2.3).

Dato che il Consiglio federale si arroga la competenza esclusiva di denunciare i trattati (cfr. n. 1), è necessario che la controversa questione sia disciplinata a livello di legge nel quadro del diritto positivo.

2.2 Competenza costituzionale dell’Assemblea federale

2.2.1 Introduzione

Per principio dell’atto contrario (cioè del parallelismo delle competenze) s’intende la competenza di modificare o di abrogare un atto normativo fondato sulla competenza di emanare questo stesso atto. In una manifestazione formale di questo parallelismo, la stessa competenza necessaria per emanare vale automaticamente anche per modificare e abrogare. In una manifestazione materiale, la competenza di modificare e di abrogare si basa sullo stesso criterio materiale applicabile all’emanazione. Il principio vale anche senza che la competenza di abrogare o di modificare sia esplicitata.