Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine
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La Costituzione stabilisce per esempio anche la competenza dell’Assemblea federale di emanare disposizioni che sanciscono norme di diritto sotto forma di legge, senza menzionare esplicitamente la competenza di una loro modifica o abrogazione (art. 163 Cost.). Lo stesso vale analogamente per la competenza di Popolo e Cantoni in materia di modifiche costituzionali (art. 140 Cost.). Non soltanto le leggi federali menzionate nell’articolo 141 Cost., ma anche le abrogazioni o le modifiche non espressamente menzionate di queste leggi sottostanno al referendum facoltativo. Per analogia, dalla competenza dell’Assemblea federale o del Popolo di approvare la conclusione di un trattato internazionale deriva implicitamente anche la competenza di approvare la denuncia o la modifica dello stesso trattato. Diversamente dalle competenze attribuite per l’emanazione, la modifica o l’abrogazione del diritto nazionale l’attribuzione delle competenze in materia di diritto internazionale non può logicamente basarsi su criteri formali, ma deve basarsi su criteri materiali (cfr. in merito n. 2.3).
Anche un esame approfondito del tenore della Costituzione federale evidenzia che le competenze dell’Assemblea federale e del Popolo non si limitano unicamente alla conclusione di trattati:
- «sono sottoposti al voto del Popolo: […] d. i trattati internazionali […]» (art. 141 cpv. 1);
- «[l’Assemblea federale] approva i trattati internazionali» (art. 166 cpv. 2);
- «[il Consiglio federale] Li [i trattati] sottopone per approvazione all’Assemblea federale» (art. 184 cpv. 2).
La Costituzione non parla quindi della conclusione di trattati, ma dei trattati stessi. Da questa formulazione si evince che al voto del Popolo o all’approvazione dell’Assemblea federale non deve essere sottoposta soltanto la conclusione di un trattato, bensì anche una sua eventuale modifica o denuncia1. Anche una lettura attenta delle Costituzioni federali del 1848 e del 1874 conduce alle stesse conclusioni: conformemente all’articolo 74 numero 5 della Costituzione del 1848, ripreso testualmente dall’articolo 85 numero 5 della Costituzione del 1874, l’Assemblea federale era competente per «le alleanze e i trattati coll’estero» e non soltanto per la conclusione di questi trattati e alleanze. Anche agli inizi dello Stato federale quindi, il Consiglio federale era del parere che l’Assemblea federale avesse la competenza
1 Conformemente all’art. 140 cpv. 1 lett. b Cost. «l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali» sottostà al referendum obbligatorio di Popolo e Cantoni. Diversamente dagli articoli 141, 166 e 184, in questo articolo non si fa riferimento a tutti gli atti giuridici concernenti l’appartenenza a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali, dato che vi si menziona esplicitamente soltanto «l’adesione». Ciononostante si può partire dal principio che anche l’uscita da queste organizzazioni sia implicitamente contemplata. Vista l’importanza dell’appartenenza della Svizzera all’ONU, per esempio, è difficilmente concepibile che il Consiglio federale possa deciderne autonomamente l’uscita (si veda in proposito PASCAL BAUR/DANIEL THÜRER, St. Galler Komm. BV, art. 197, Zurigo/San Gallo 2014).