Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine

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dell’articolo 7a LOGA definisce le condizioni alle quali il Consiglio federale possa concludere autonomamente trattati internazionali. Le stesse condizioni devono valere perché il Consiglio federale possa modificare in modo autonomo i trattati, anche se la conclusione del trattato ha dovuto essere approvata dall’Assemblea federale. Viceversa può accadere anche che la modifica di un trattato, che il Consiglio federale ha potuto concludere autonomamente, debba essere approvata dall’Assemblea federale se detta modifica non adempie le condizioni che consentono al Consiglio federale di procedere autonomamente. Questo disciplinamento corrisponde alla pratica in vigore.

Quanto sopra si applica per analogia anche alla denuncia di un trattato. È infatti possibile che un trattato, la cui conclusione ha dovuto essere approvata dall’Assemblea federale, a causa di circostanze dovute al passare del tempo abbia talmente perso d’importanza che le condizioni per una denuncia autonoma da parte del Consiglio federale sono adempiute. In passato ciò sarebbe stato per esempio il caso dell’abrogazione di accordi commerciali bilaterali con Stati che hanno aderito all’Unione europea (UE) e che sono stati sostituiti per quanto concerne il contenuto, ma non la forma, dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE (p. es. RU 2004 2317, 2319 e 2321), o di trattati di assistenza giudiziaria divenuti obsoleti in seguito all’adesione dei partner interessati a convenzioni multilaterali (p. es. RU 2011 3679). In casi simili e in altri, in cui una denuncia non ha ripercussioni pratiche importanti o ne ha solo marginalmente per la Svizzera (e rappresenta essenzialmente una formalità), il Consiglio federale deve avere la competenza di denunciare autonomamente un trattato analogamente alla sua attuale competenza di concluderlo in modo autonomo secondo il tenore vigente dell’articolo 7a LOGA.

2.4 Denuncia urgente di trattati

La Costituzione prevede strumenti che, a determinate condizioni, consentono di mettere in vigore rapidamente nuove norme legali interne: una legge federale (incluse la sua modifica o abrogazione) può essere dichiarata urgente (art. 165 Cost.); l’Assemblea federale o il Consiglio federale possono emanare ordinanze contingibili urgenti (art. 173 cpv. 1 lett. c, art. 184 cpv. 3 e art. 185 cpv. 3 Cost.).

Anche la conclusione di un trattato internazionale può rivelarsi urgente. In questo caso si ricorre allo strumento dell’applicazione provvisoria. Il Consiglio federale può applicare provvisoriamente un trattato internazionale, la cui approvazione è di competenza dell’Assemblea federale, «se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono» (art. 7b cpv. 1 LOGA). È tenuto a consultare previamente le commissioni competenti di entrambe le camere. Se queste ultime si oppongono, il trattato non può essere applicato a titolo provvisorio (diritto di veto delle commissioni; art. 7b cpv. 1bisLOGA).

La denuncia di un trattato internazionale può anch’essa rivelarsi urgente. Seguire la normale procedura di approvazione potrebbe pregiudicare o impedire un’azione necessaria che esige una certa rapidità. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. il Consiglio federale non dispone tuttavia di competenze costituzionali immediate per decidere autonomamente in materia di trattati internazionali. Anche la sua compe-