Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/1: Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali · 15 pagine
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nazionale e quello inerente alla legislazione nazionale» (FF 2001 4316). «Inoltre, i trattati internazionali contengono viepiù decisioni di principio che incidono sulle legislazioni nazionali. Il Popolo dovrebbe potersi pronunciare anche sull’adozione di simili trattati. Questo consentirebbe di evitare che l’adozione di un trattato sia rimessa in discussione più tardi, mediante un referendum contro le disposizioni di esecuzione» (FF 2001 4337). Il parallelismo dei diritti referendari del Popolo e il parallelismo della ripartizione delle competenze fra Assemblea federale e Consiglio federale in materia di legislazione nazionale e internazionale vanno di pari passo, poiché la competenza del Parlamento è la condizione affinché il Popolo possa esercitare il diritto di referendum.
Secondo l’articolo 184 capoverso 2 Cost. il Consiglio federale è senz’altro competente per la ratifica e quindi anche per la denuncia o la modifica di trattati, ma secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. non si tratta di una competenza esclusiva, dato che il Consiglio federale deve sottoporre per approvazione il trattato all’Assemblea federale prima di ratificarlo; a determinate condizioni questo decreto di approvazione è soggetto al referendum obbligatorio o a quello facoltativo (art. 140 e 141 Cost.). Dal summenzionato principio dell’atto contrario deriva che il Consiglio federale non può avere la competenza esclusiva per la denuncia o la modifica del trattato se non l’aveva per la sua conclusione; anche per la denuncia e la modifica è necessario un analogo decreto di approvazione preliminare.
2.2.2 Competenze del Parlamento e del Popolo per l’emanazione di disposizioni importanti che sanciscono norme di diritto su scala nazionale e internazionale
Diversamente dal passato, i trattati internazionali non possono più essere considerati innanzitutto strumenti della politica estera del Governo. Oggi una parte consistente dell’ordinamento giuridico è costituito da trattati internazionali che istituiscono diritti e doveri delle persone. L’articolo 164 Cost. sancisce la riserva relativa al Parlamento per «disposizioni importanti che contengono norme di diritto» interno: esse devono essere emanate dall’Assemblea federale sotto forma di legge. L’articolo 141 Cost. riprende questa espressione di «disposizioni importanti che contengono norme di diritto» e sottopone al referendum facoltativo i trattati internazionali contenenti disposizioni di questo tipo. È quindi di fondamentale importanza dal profilo democratico che la conclusione, la modifica e la denuncia di trattati internazionali seguano regole analoghe a quelle che valgono per l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di leggi. In quest’ottica appare impensabile che trattati internazionali come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo o l’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE possano essere denunciati esclusivamente dal Consiglio federale. È quanto afferma d’altronde anche lo stesso Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza 14.4249 (cfr. n. 1). Dal momento che asserisce però di avere di principio la competenza esclusiva, il Consiglio federale sembra volersi arrogare il compito di stabilire se un trattato sia particolarmente importante da dover essere sottoposto in via eccezionale al Parlamento e al Popolo. I criteri che defini-